Calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, co. 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici

25 Gennaio 2018

La pronuncia individua il modus procedendi per dare applicazione alla disposizione di cui all'art. 97, co. 2, lett. b) – nella formulazione antecedente al modifiche introdotte con il decreto “correttivo” – in tema di calcolo della soglia di anomalia. Secondo il criterio indicato dalla citata disposizione occorre dapprima escludere il 10% delle offerte di maggior ribasso e altrettante di quelle di minor ribasso (cd. taglio delle ali); poi si devono sommare i ribassi rimasti, per calcolarne la media aritmetica; infine, se la prima cifra dopo la virgola della somma suddetta è una cifra pari, oppure è zero, la media resta invariata; se invece è dispari, la media viene diminuita di una percentuale pari a tale cifra.

La vicenda. Un consorzio partecipava a una gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento locali da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. Il bando prevedeva l'esclusione automatica delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, secondo quanto disposto dall'art. 97, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Nel corso della gara veniva sorteggiato, quale criterio di calcolo della soglia di anomalia, quello di cui all'art. 97 comma 2 lett. b) delCodice dei Contratti pubblici. In applicazione di tale criterio, la stazione appaltante procedeva dapprima a calcolare la media dei ribassi con esclusione delle “ali”; e, poi, con riferimento la stessa media aritmetica risultante dal cd. taglio delle ali, individuava la prima cifra dopo la virgola.

L'amministrazione aggiudicava la gara alla società che aveva presentato la miglior offerta non anomala.

Il consorzio impugnava l'aggiudicazione, lamentando che la stazione appaltante avrebbe errato nell'applicare il criterio di cui al citato art. 97, comma 2, lett. b) e che la corretta applicazione del criterio avrebbe comportato l'aggiudicazione della gara in suo favore. Il TAR rigettava il ricorso.

La questione giuridica. La questione posta dalla vicenda illustrata attiene alla corretta interpretazione da fornire alla seconda parte dell'art. 97, comma 2, lett. b) citato, il quale – prima delle modifiche introdotte con il d.lgs. “correttivo” (19 aprile 2017, n. 56) – prevedeva che la soglia di anomalia è determinata quale media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra”.

In particolare, appare necessario chiarire come individuare la “prima cifra dopo la virgola”:

a) se prendere a riferimento la stessa media aritmetica risultante dal cd. taglio delle ali, come ha ritenuto la stazione appaltante;

b) se prendere a riferimento la somma di tutti i ribassi offerti dai concorrenti ammessi, inclusi quelli accantonati, come sostiene il consorzio appellante.

La soluzione del Consiglio di Stato. La pronuncia individua il modus procedendi per dare applicazione alla pur non univoca disposizione di cui all'art. 97, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Secondo i giudici di Palazzo Spada occorre

  • in primo luogo escludere il 10% (arrotondato all'unità superiore) delle offerte di maggior ribasso e altrettante di quelle di minor ribasso (cd. taglio delle ali);
  • in secondo luogo, effettuato il taglio delle ali, sommare i ribassi rimasti, indi calcolarne la media aritmetica;
  • da ultimo, se la prima cifra dopo la virgola della somma suddetta è una cifra pari, oppure è zero, la media resta invariata; se è dispari, allora la media viene diminuita di una percentuale pari a tale cifra.

In questo senso è orientato anche Comunicato stampa del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016, avente ad oggetto “Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso”. Nel citato Comunicato, il Presidente dell'ANAC ha affermato che per il calcolo della media aritmetica non vanno considerate le offerte previamente escluse in virtù del taglio delle ali.