La repertazione del timbro vocale mediante registrazione della voce non costituisce intercettazione
26 Gennaio 2018
Nell'ambito di un procedimento a carico di un indagato accusato di partecipazione ad un clan mafioso la Corte di cassazione è stata chiamata a valutare, tra le varie doglianze proposte nel ricorso dell'interessato, se fosse utilizzabile la registrazione, effettuata dalla P.G. (con la quale era stata captata la voce del ricorrente allo lo scopo di compararla con la voce impressa nella registrazione di una conversazione intercettata in ambientale) senza rispettare la disciplina in tema di intercettazioni. Il Supremo Collegio ha ritenuto il motivo infondato, affermando che non si era trattato di un'intercettazione illegale quanto piuttosto di un mero rilievo, oltretutto seguito da relativa repertazione, come tale escluso dalla disciplina prevista in tema di intercettazioni, ma rientrante nelle attività di iniziativa della polizia giudiziaria ex art. 348 c.p.p., affermando il seguente principio di diritto: «la repertazione del timbro vocale, attraverso la registrazione della voce, costituisce un mero rilievo effettuabile direttamente dalla polizia giudiziaria nell'ambito dei poteri alla stessa conferiti dall'art. 348 c.p.p. senza la necessità di alcuna autorizzazione giudiziale; tale reperto è sicuramente utilizzabile per eventuali comparazioni del timbro vocale, laddove la violazione dello statuto codicistico delle intercettazioni è invocabile solo nei casi in cui vengano utilizzati eventuali “contenuti” dichiarativi captati senza autorizzazione giudiziale». |