Sì al reclamo ex art. 708 c.p.c. solo in presenza di vizi decisionali pregiudizievoli per la prole
26 Gennaio 2018
In tema di separazione fra coniugi, deve essere rigettato il reclamo ex art. 708 c.p.c. presentato dal coniuge non collocatario avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti disposti dal Tribunale e attinenti l'individuazione dell'importo mensile da corrispondere per ottemperare all'obbligo di mantenimento e le modalità di visita da parte del padre con la prole. Tale rimedio consente di censurare i provvedimenti del Giudice di prime cure soltanto in base agli atti acquisiti e il reclamante dovrebbe, dunque, evidenziare gli eventuali evidenti vizi decisionali che comporterebbero un pregiudizio per la prole e non limitarsi a prospettazioni di carattere soggettivo (come avvenuto nel caso di specie, in cui è stato motivato con la mancata considerazione della superiorità reddituale del coniuge affidatario), la cui valutazione spetta al giudice naturale di primo grado. |