Cambio appalto e quota di riserva per i lavoratori disabili

Francesco Renda
26 Gennaio 2018

Nell'ipotesi di c.d. “cambio di appalto” e ai fini del computo della quota di riserva in favore di soggetti disabili di cui all'art. 3 l. 12 marzo 1999, n. 68, non devono essere computati i lavoratori assunti in virtù delle c.d. clausole sociali, ossia il personale assunto a seguito e in ragione dell'aggiudicazione di un appalto e destinato, al termine dello stesso, a transitare alla dipendenze del nuovo aggiudicatario.

Il caso. La controversia all'attenzione del Consiglio di Stato riguarda una procedura indetta da un'azienda sanitaria per l'affidamento di servizi infermieristici, riabilitativi, assistenziali (e dei relativi servizi ausiliari di supporto) a domicilio da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nello specifico, la società appellante denunciava l'erroneità della sentenza di primo grado (anche) nella parte in cui la stessa aveva statuito che, ai fini del computo della quota di riserva in favore di soggetti disabili di cui all'art. 3 l. 12 marzo 1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), dovessero ritenersi esclusi i lavoratori assunti a seguito di un c.d. cambio di appalto, ovvero quei lavoratori già impiegati presso la società esecutrice uscente del servizio e assunti dal nuovo aggiudicatario per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.

Secondo la ricostruzione dell'appaltante, nel caso di passaggio di appalto e di conseguente incremento del personale occupato alle dirette dipendenze dell'impresa subentrante, anche il numero dei lavoratori acquisito dovrebbe essere considerato ai fini dell'individuazione della quota d'obbligo che tale impresa deve garantire ai lavoratori disabili.

La posizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sulla questione si è già espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'interpello n. 23 del 2012 del 1 agosto 2012, affermando che, nell'ipotesi di c.d. “cambio di appalto”, l'acquisizione da parte dell'impresa subentrante di personale già impiegato in precedenza nell'attività oggetto di affidamento e il connesso incremento occupazionale presentano carattere meramente provvisorio e temporaneo, in quanto tale destinato inevitabilmente a subire una contrazione al termine dell'esecuzione dell'appalto. Sulla base di ciò, il Ministero ritiene non rilevante ai fini del computo della quota di riserva ex art. 3 l. n. 68 del 1999 il personale transitato dall'azienda uscente all'azienda subentrante.

La posizione del Consiglio di Stato. La sentenza in commento recepisce la posizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritenendola pienamente conforme e coerente alla ratio dell'art. 3 della l. n. 68 del 1999, come anche già affermato in altra occasione dallo stesso Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. V, 31 gennaio 2017 n. 383). Secondo il Consiglio di Stato, dunque, i lavoratori assunti dalla nuova aggiudicataria in virtù delle c.d. clausole sociali a seguito e in ragione dell'aggiudicazione dell'appalto non devono essere calcolati ai fini del computo della quota di riserva ex art. 3 l. n. 68 del 1999.

In conclusione. Alla luce di quanto sopra, la sentenza in commento ribadisce pertanto il principio secondo il quale, nell'ipotesi di c.d. “cambio di appalto”, la quota di riserva di posti in organico da destinare a soggetti disabili deve essere calcolata con riferimento all'organico già in servizio presso l'impresa aggiudicataria (e subentrante nell'attività oggetto di affidamento) al momento dell'aggiudicazione dell'appalto.

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