Ammissibile la presentazione di un certificato ambientale rilasciato da un soggetto, ma autorizzato da organismo analogo ad Accredia, con sede in Inghilterra

Simone Abrate
29 Gennaio 2018

È legittima l'ammissione alla gara di un operatore economico che abbia presentato una certificazione del proprio sistema di gestione ambientale rilasciata da un soggetto non accreditato da Accredia ma che sia risultato comunque autorizzato da un organismo analogo, con sede di Inghilterra.

Il caso. La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva di una gara di servizi, contestando – tra l'altro – che l'aggiudicataria doveva essere esclusa per aver presentato un certificato di gestione ambientale rilasciato da un ente certificatorio non idoneo, in quanto non autorizzato da Accredia.

La soluzione del Tar Puglia. Il Tar Puglia ha rigettato il ricorso, osservando che la certificazione ambientale prodotta dall'aggiudicatario è comunque riconducibile ad ente autorizzato con sede in Inghilterra. La predetta società di certificazione, infatti, è accreditata e abilitata al rilascio in Italia di tali certificazioni dalla United Kingdom Accreditation Service (UKAS), quale unico organismo nazionale di accreditamento riconosciuto dal Governo britannico per valutare le competenze delle organizzazioni che forniscono servizi di certificazione, di collaudo, di ispezione e di taratura

L'Ente UKAS è, in buona sostanza, l'equivalente britannico dell'Ente italiano ACCREDIA.

A conferma dell'ammissibilità della certificazione prodotta dall'aggiudicataria, poi, il Tar Puglia richiama un recente arresto della quinta Sezione del Consiglio di Stato che, in materia di norme di garanzia della qualità e di gestione ambientale di cui agli art. 43 e 44 d.lgs. n. 163 del 2006 (per le procedure concorsuali successive al 19 aprile 2016 il riferimento è l'omologo art. 87, commi 1 e 2 d.lgs. n. 50 del 2016), ha così statuito: «..la produzione di un certificato rilasciato da un ente non accreditato non può comportare "ex se" l'esclusione dell'operatore economico da una procedura di gara, ma impone alla stazione appaltante una valutazione in ordine all'effettivo possesso dei requisiti in capo al concorrente”; sicché “...l'impresa partecipante deve poter provare l'esistenza della qualificazione con mezzi idonei che garantiscano un soddisfacente grado di certezza, nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità della previsione della legge speciale di gara, la quale deve garantire la massima partecipazione (Cons. St., Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4471)» (cfr. Cons. St., Sez. V, sent., 13 ottobre 2016, n. 4238).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.