Spetta al g.o. la cognizione della domanda di rimborso delle spese di progettazione sostenute dal promotore non aggiudicatario della “gara a valle”

Simone Abrate
29 Gennaio 2018

In caso di finanza di progetto, se all'esito della gara “a valle” risulti aggiudicatario un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al rimborso delle spese di progettazione.Tale ultima richiesta, nel Codice del 2016, ha carattere meramente patrimoniale, ed è quindi da riferire a un rapporto di carattere paritetico che coinvolge esclusivamente l'aggiudicatario ed il promotore, e non è in nessun caso riconducibile all'esercizio di un potere di carattere pubblicistico dell'ente appaltante. La relativa domanda, pertanto, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Il caso. La ricorrente, promotrice di un affidamento in project financing ai sensi dell'art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016, ha impugnato l'aggiudicazione definitiva della gara “a valle” in favore di altra impresa. A seguito della proposizione del ricorso, inoltre, la ricorrente ha richiesto il rimborso delle spese sostenute per la progettazione definitiva posta a base di gara. Nel costituirsi in giudizio, il Comune appaltante e l'aggiudicataria controinteressata, hanno eccepito – tra l'altro – il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sulla domanda di rimborso delle spese di progettazione.

La soluzione del Tar Veneto. Il Tar ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, sulla scorta del seguente percorso argomentativo.

L'art. 183, comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile alla fattispecie in esame, prevede espressamente che: «Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo».

La novella del 2016 è chiara nel configurare un onere di corresponsione delle somme in capo al solo aggiudicatario dell'affidamento senza coinvolgere l'Amministrazione in detto rapporto patrimoniale.

Ciò a differenza di quanto accadeva sotto la vigenza dell'art. 155, comma 4 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che stabiliva: «Il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3».

Risulta, quindi, evidente la volontà del legislatore del 2016 di sollevare totalmente la Pubblica Amministrazione da ogni incombenza riguardante il rimborso delle somme di cui si discute e da qualsiasi connesso onere anticipatorio.

Ne deriva, di conseguenza, che la ricorrente ha erroneamente chiamato in giudizio il Comune appaltante per vedersi riconoscere le somme dovute dall'aggiudicatario quale compenso per la copertura delle spese di progettazione.

Si tratta invece, osserva il Tar Veneto, di una richiesta di carattere meramente patrimoniale da riferire ad un rapporto di carattere paritetico che coinvolge esclusivamente l'aggiudicatario ed il promotore, e non è in nessun caso riconducibile all'esercizio di un potere di carattere pubblicistico dell'ente comunale.

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