Reati fallimentari. Sull'onere probatorio dell'accusa in caso di bancarotta preferenziale
29 Gennaio 2018
Nel caso il cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso con altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti de quibus e non già di qualsiasi altro credito.
Il caso in esame. L'amministratore di una società viene condannato dal Gip in sede di rito abbreviato per bancarotta preferenziale, previa riqualificazione della originaria imputazione di bancarotta per distrazione, in relazione a pagamenti al medesimo effettuati dalle casse sociali a titolo di emolumenti come amministratore della società e pagamento dei relativi contributi previdenziali. Avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello l'imputato evidenziando come il Gip aveva ravvisato l'elemento costitutivo della bancarotta preferenziale, cioè la violazione della par condicio creditorum, nel fatto che la società all'epoca dei fatti aveva un dipendente, ma omettendo di considerare che il dipendente della società (la moglie dell'imputato) era stata comunque integralmente pagata e che infatti nessun dipendente si era insinuato al passivo del fallimento. La Corte di appello adita aveva tuttavia rigettato l'impugnazione proposta evidenziando da un lato che la circostanza che l'unico dipendente fosse la moglie dell'imputato era irrilevante e che per altro lato vi erano altri creditori privilegiati fra i quali la stessa Equitalia. Neo propri motivi di ricorso per cassazione si duole l'imputato del fatto che la Corte di Appello non abbia considerato come fosse specifico onere probatorio della accusa dimostrare sia l'esistenza dei crediti di Equitalia sia il fatto che la dipendente non fosse stata pagata. Onere probatorio che avviso del ricorrente non era stato assolto dalla Procura. La struttura del delitto di bancarotta preferenziale. Osserva la Cassazione che al fine di ritenersi integrato il delitto di bancarotta preferenziale occorre che sotto il profilo oggettivo sia effettivamente violata la par condicio creditorum nella procedura fallimentare, e sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato occorre la prova del dolo specifico, cioè la volontà di creare un vantaggio al creditore soddisfatto con la consapevolezza, o almeno la accettazione della eventualità, di arrecare un pregiudizio ad altri creditori con il pagamento del primo. È dunque necessario osservano gli Ermellini che a seguito del pagamento preferenziale altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale siano rimasti insoddisfatti. Non è dunque sufficiente affermare che esistevano altri creditori. Poiché è pacifico in giurisprudenza che l'amministratore che ottenga pagamento di suoi crediti relativi a compensi e rimborsi spese con somma congrua rispetto al lavoro prestato può rispondere solo di bancarotta preferenziale e non di bancarotta per distrazione (come correttamente ricostruito sul punto dai giudici di merito), occorrerà nel caso di specie verificare, al fine della configurabilità di detto reato, se siano effettivamente rimasti insoddisfatti creditori di grado prevalente o eguale. Onere probatorio e conseguenze nel caso di specie.L'applicazione dei suddetti principi di diritto nel caso di specie a ben precise conseguenze che consento anche di chiarire la ripartizione dell'onere probatorio tra accusa e difesa in relazione alla fattispecie di bancarotta preferenziale contestata nel caso in esame. Osservano gli Ermellini come sia insufficiente ed anzi apodittica l'affermazione della Corte Territoriale secondo cui la presenza di una dipendente (con sottolineata irrilevanza del rapporto di coniugio con l'imputato) sia sufficiente a dimostrare la presenza di creditori di grado poziore rispetto all'imputato medesimo. Il ricorrente ha infatti sempre contestato che esistessero crediti insoddisfatti della moglie dipendente e che infatti nessun dipendente si era insinuato al passivo. Il rapporto di coniugio, osserva la Corte, è evidente che logicamente aveva reso l'imputato consapevole o meno della presenza di crediti insoddisfatti della moglie con conseguente riflesso quanto meno sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato. La Cassazione evidenzia come lo stato passivo del fallimento non fosse stato acquisito agli atti del procedimento penale e come dunque da detto documento non poteva ritenersi provata la sussistenza di crediti non saldati di grado poziore rispetto a quello dell'imputato. Nemmeno provata poteva ritenersi – per mancata contestazione da parte dell'imputato – la circostanza meramente affermata dalla parte civile costituita – della esistenza di insinuazione al fallimento di crediti per l'importo di € 150.000,00 fra cui la stessa Equitalia. Nel processo penale, infatti, osserva la Corte, non vale la regola civilistica secondo cui le circostanze non contestate devono ritenersi ammesse ex art. 193 c.p.c. Non essendo stato acquisito lo stato passivo del fallimento le mere affermazioni della parte civile, seppur non contestate dalla difesa dell'imputato, non posso essere ritenute sufficienti ad assolvere l'onere probatorio della sussistenza di altri crediti di grado poziore, rispetto a quelli dell'imputato, non soddisfatti. L'annullamento con rinvio. Poiché dunque la Corte di Appello ha ritenuto erroneamente dimostrato l'elemento costitutivo del delitto in esame, cioè l'avvenuta alterazione dei pagamenti rispetto alla graduazione imposta dalla legge non appare provata la lesione della par condicio creditorum e dunque il delitto di bancarotta preferenziale. La pronuncia in esame viene pertanto annullata con rinvio ad altra sezione. |