La legittimazione ad impugnare gli atti di gara

Redazione Scientifica
29 Gennaio 2018

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che, nel caso in cui l'amministrazione abbia escluso dalla gara il concorrente, questi non abbia la legittimazione ad impugnare gli atti di gara, a meno che non ottenga una pronuncia di accertamento della illegittimità...

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che, nel caso in cui l'amministrazione abbia escluso dalla gara il concorrente, questi non abbia la legittimazione ad impugnare gli atti di gara, a meno che non ottenga una pronuncia di accertamento della illegittimità dell'esclusione (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 4 del 2011).

Similmente, anche l'interesse strumentale alla caducazione e riedizione della gara può assumere rilievo solo dopo il positivo riscontro della legittimazione al ricorso (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 4 del 2011).

Ciò posto, per poter delibare la carenza di legittimazione, rileva ogni forma di estromissione dalla gara, anche se disposta in fasi successive all'atto iniziale di ammissione, ma comunque deputate (anche solo in senso logico) all'accertamento della regolare partecipazione del concorrente, anche sotto il profilo dei requisiti oggettivi dell'offerta (cfr. Cons. St., Ad. Plen. n. 9 del 2014), quali l'esclusione per inidoneità dell'offerta tecnica o per mancato superamento della soglia di punteggio minimo attribuibile all'offerta tecnica medesima, mentre non sono preclusive le valutazioni negative assunte a valle della verifica sui titoli di partecipazione alla gara - così complessivamente intesi - e finalizzate alla attribuzione di punteggi o alla verifica dell'anomalia, le quali presuppongono il superamento di ogni questione inerente la regolare presenza dell'impresa (o della sua offerta) nella gara.

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