Anomalia dell'offerta e procedura di calcolo del costo del lavoro

Angelica Cardi
30 Gennaio 2018

Il livello di approfondimento richiesto alla stazione appaltante in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta varia in funzione delle caratteristiche di quest'ultima e della plausibilità delle giustificazioni già rese rispetto alle singole voci e la sua valutazione conclusiva ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme. La motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo mentre la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente.

Il caso. La controversia ha ad oggetto una procedura di gara indetta dal Comune di Livorno per la concessione biennale del servizio di illuminazione votiva.

Nello specifico, la società ricorrente, collocandosi al secondo posto della graduatoria, chiedeva l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva sulla scorta di due articolati motivi in diritto, nonché il risarcimento del danno.

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente lamentava che la stazione appaltante, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta prima classificata, si sarebbe limitata a recepire acriticamente le giustificazioni rese dall'aggiudicataria omettendo i doverosi approfondimenti istruttori.

Con il secondo motivo la società analizzava i profili di anomalia dell'offerta, con particolare riferimento al costo del personale.

La questione. La ricorrente afferma che l'anomalia dell'offerta sarebbe desumibile, tra gli altri, dal costo del personale. L'offerta dell'aggiudicataria sarebbe carente sotto il profilo delle ore di lavoro annue computate rispetto alle condizioni minime e inderogabili stabilite dalla legge di gara. Tale profilo sarebbe sufficiente, a detta della ricorrente, per sancirne l'esclusione dalla procedura.

Il Tar rileva, in primo luogo, l'erroneità del dato relativo alle ore mensili lavorate assunto dalla ricorrente quale parametro di riferimento per il calcolo del monte orario annuo per dipendente. Tale dato, estrapolato da una nota predisposta dalla stazione appaltante su richiesta del gestore uscente del servizio, non rappresenta il numero di ore effettivamente lavorate ma quello delle “ore annue teoriche”.

In secondo luogo, il Collegio osserva che la disciplina della procedura in esame non prescrive l'osservanza da parte del concessionario del servizio di un monte orario giornaliero, mensile o annuale.

La sentenza richiama, dunque, l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui nei contratti pubblici il costo del lavoro – a norma delle tabelle ministeriali- si ottiene dal prodotto della voce tabellare “costo medio orario” per il numero delle ore annue mediamente ed effettivamente lavorate e non delle ore annue teoriche. La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che il “costo medio orario” è già comprensivo dei costi di sostituzione che il datore di lavoro deve sopportare per l'assenza del lavoratore (per qualsiasi causa) e che quindi il costo delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività ecc.) deve intendersi già computato in quelle effettivamente lavorate. Ne consegue che il costo orario medio deve essere moltiplicato per il numero di ore annue mediamente ed effettivamente lavorate e non per il monte ore teorico.

Conclusioni. Il Tar esclude, dunque, in primo luogo, la sussistenza di elementi sintomatici della dedotta incongruità dell'offerta vincitrice. In secondo luogo, il Collegio, dichiarando infondato anche il primo motivo di gravame, richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il livello di approfondimento richiesto alla stazione appaltante in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta varia in funzione delle caratteristiche dell'offerta e della plausibilità delle giustificazioni già rese rispetto alle singole voci e la sua valutazione conclusiva ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme; e precisa che la motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo mentre la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente.

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