Inammissibilità dell'impugnazione degli atti esecutivi dell'affidamento successivamente al formarsi del giudicato sulla legittimità dell'aggiudicazione

Angelica Cardi
30 Gennaio 2018

La verifica dei requisti di validità dell'offerta deve sempre essere operata prima dell'aggiudicazione definitiva, ferma restando la possibilità di impugnarla qualora fondata su presupposti asseritamente illegittimi.

Il caso. La controversia trae origine dall'impugnazione di due note con le quali il Comune di Rieti ingiungeva alla società ricorrente di (ex concessionaria) consegnare gli impianti di distribuzione del gas al fine di consentirne l'affidamento all'impresa aggiudicataria della gara espletata per la concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas.

In particolare, la ricorrente chiedeva l'accertamento dell'obbligo della stazione appaltante di dichiarare la decadenza dell'aggiudicataria dalla concessione e il risarcimento del danno nel caso di esecuzione dei provvedimenti impugnati.

La soluzione del Tar Lazio. Al fine di comprendere la decisione del TAR occorre premettere che la ricorrente aveva partecipato alla gara indetta dal Comune per l'affidamento in concessione del servizio.

La ricorrente, classificatasi al secondo posto, aveva impugnato - in un precedente giudizio - il provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata; quest'ultima proponeva ricorso incidentale impugnando l'ammissione alla gara della ricorrente principale e ne otteneva l'accoglimento.

Il giudizio si concludeva dinanzi al Consiglio di Stato (n. 4249 del 2014) con la conferma dell'esclusione della attuale ricorrente dalla gara.

Ciò posto, il Collegio conclude per l'inammissibilità del ricorso con il quale la ricorrente ha impugnato gli atti esecutivi della procedura, rilevando che mediante l'impugnazione dei suddetti atti meramente esecutivi la ricorrente intendeva in realtà contestare l'esito della gara.

La ricorrente deduce infatti la violazione di una regola inerente la procedura di affidamento (ovvero la mancata indicazione nella domanda di partecipazione dei nominativi dei soci componenti la società partecipante alla gara), che, rileva il TAR, avrebbe dovuto denunciare in sede di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva e di tutti gli atti di gara connessi.

La ricorrente invece, osserva il Collegio, pur avendo tempestivamente impugnato gli atti della procedura di gara, ha omesso di dedurre la violazione dedotta con il ricorso in esame.

La sentenza ribadisce che la verifica dei requisiti di validità dell'offerta debba essere sempre operata prima dell'aggiudicazione definitiva.

Conclusioni. Il Collegio conclude dunque per l'inammissibilità del ricorso osservando che gli esiti della gara sono ormai coperti dal giudicato, essendo stata confermata dal Consiglio di Stato la sentenza del giudice di primo grado che, in accoglimento del ricorso incidentale della aggiudicataria, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dall'attuale ricorrente cosi confermando e rendendo inoppugnabile l'aggiudicazione a favore della controinteressata.

Si richiama cosi il principio consolidato per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, escludendo la possibilità di rimettere in discussione gli esiti del processo in ossequio al principio di certezza del diritto cui è orientata la tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive.

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