Spetta alla Stazione Appaltante il giudizio decisivo ai fini dell’applicazione della causa di esclusione ex art. 38, lett. f), Vecchio Codice

Redazione Scientifica
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31 Gennaio 2018

E' di competenza della Stazione Appaltante, e non della Commissione di gara, il giudizio decisivo ai fini dell'applicazione della causa di esclusione afferente la valutazione e qualificazione delle vicende del pregresso rapporto negoziale...

E' di competenza della Stazione Appaltante, e non della Commissione di gara, il giudizio decisivo ai fini dell'applicazione della causa di esclusione afferente la valutazione e qualificazione delle vicende del pregresso rapporto negoziale nei termini di cui alla lett. f) dell'art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006.

Nozione di “operatore economico”. La nozione di operatore economico sottesa all'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 assume carattere generale, estendendosi a tutti i soggetti rientranti nella compagine societaria dell'impresa concorrente, indipendentemente dall'entità delle singole quote di partecipazione al capitale sociale. A tale conclusione deve giungersi alla luce della stessa lettera della norma, la quale, allorquando ha inteso circoscrivere la sussistenza dei requisiti di moralità solo in capo a taluni soggetti, lo ha fatto espressamente.

Rilevanza pro futuro delle misure di self – cleaning. Le misure di self-cleaning hanno una rilevanza pro futuro, relativamente alle gare indette successivamente alla loro adozione (o comunque non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo quanto chiarito dalle Linee Guida ANAC n. 6 relativamente al nuovo Codice dei contratti pubblici), pena la violazione della par condicio dei concorrenti.