La messa in liquidazione coatta amministrativa non determina l’automatica perdita del requisito
30 Gennaio 2018
La messa in liquidazione coatta amministrativa non determina l'automatica perdita del requisito ex art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163 del 2006 (cfr. art. 37, comma 19, d.lgs. n. 163 del 2006). Pertanto, la sopraggiunta procedura concorsuale non può incidere sulla legittimità di atti già adottati prima della sua dichiarazione; potrà semmai essere valutata dall'Amministrazione in relazione agli atti ancora da adottare dopo il suo intervento. |