È consentito il soccorso istruttorio per la sostituzione della garanzia prestata laddove ciò non comporti alcun nocumento per gli interessi pubblici

Redazione Scientifica
30 Gennaio 2018

Se il concorrente provvede ad allegare alla sua offerta una cauzione prestata da una finanziaria la quale, solo in un momento successivo, si accerta non essere abilitata a rilasciare garanzie nei...

Se il concorrente provvede ad allegare alla sua offerta una cauzione prestata da una finanziaria la quale, solo in un momento successivo, si accerta non essere abilitata a rilasciare garanzie nei confronti del pubblico, è legittimo l'operato della Stazione Appaltante che ha attivato il soccorso istruttorio consentendo la sostituzione della garanzia prestata con altra, rilasciata da un istituto autorizzato, senza alcun nocumento per gli interessi pubblici.

La disciplina contenuta nel testo unico bancario d.lgs. n. 385 del 1993, e relativa all'individuazione degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, è stata modificata dal legislatore mediante accorpamento in un'unica lista degli enti a ciò autorizzati. Solo in un momento successivo (comunicato dell'ANAC del 6 luglio 2015) si è data certezza interpretativa alla nuova disciplina normativa, fugando ogni dubbio sul contenuto di tale lista. Pertanto, è ammissibile e doveroso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio nel caso in cui l'errore sull'individuazione della società finaizaria sia dipeso anche da tale situazione.

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