Quando si può effettivamente parlare di “elementi forniti dalla difesa”?
01 Febbraio 2018
La Corte di cassazione, Sez. II, sentenza 19 dicembre 2017 (dep. 22 gennaio 2018,) n. 2657 ha chiarito che gli elementi forniti dalla difesa – che devono essere valutati dal giudice nell'ordinanza che dispone la misure cautelare, a pena di inammissibilità, secondo il disposto di cui all'art. 292, comma 2, c.p.p. – devono essere letti come specifici elementi a discarico, che forniscano una interpretazione alternativa del quadro degli elementi indizianti, altrimenti si tratta di mere argomentazioni difensive. «Deve trattarsi» si legge nelle motivazioni della sentenza «di elementi che, se considerati, sarebbero potenzialmente idonei ad influire sulla decisione cautelare e che invece non siano […] ictu oculi irrilevanti sì da stimare ininfluenti le circostanze da essi riferite ai fini del giudizio di gravità indiziaria e da rendere inammissibile il motivo per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio». «L'inammissibilità originaria della doglianza, così come dedotta con l'atto di appello, rende del tutto irrilevante il fatto che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione il relativo motivo, in quanto l'originaria inammissibilità della censura formulata con l'atto di appello (non esaminata in sede di gravame) non cagiona alcun pregiudizio concreto e renderebbe del tutto superfluo l'accoglimento della censura dedotta nella presente sede, sotto il profilo della carenza di motivazione; infatti l'eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe alcun esito favorevole della valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di rinvio, sicché in concreto si deve registrare una sostanziale carenza di interesse da parte del ricorrente». |