Assicurazione del terzo trasportato: attuabile anche se il secondo veicolo non è assicurato o non è identificato?

Filippo Rosada
02 Febbraio 2018

La persona trasportata su un veicolo coinvolto in uno scontro può agire, ex art. 141 cod. ass., soltanto nel caso in cui entrambi i veicoli coinvolti nello scontro risultino assicurati per la r.c.a.?
Massima

La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., anche se il sinistro è determinato da uno scontro in cui è rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.

Il caso

Il proprietario trasportato conviene in giudizio la propria compagnia di assicurazione ex art. 141 cod. ass. per chiedere il risarcimento dei danni alla persona conseguiti in occasionedi un incidente stradale verificatosi con un veicolo rimasto sconosciuto. Il G.d.P. accoglie la domanda, mentre il Tribunale la rigetta, in quanto l'operatività dell'art. 141 cod. ass. deve essere circoscritta ai casi in cui entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro sono assicurati e quindi conosciuti.

Propone ricorso in cassazione il trasportato.

La questione

La questione sottoposta per la prima volta alla Corte è la seguente: se la persona trasportata su un veicolo coinvolto in uno scontro può agire, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., soltanto nel caso in cui entrambi i veicoli coinvolti nello scontro risultino assicurati per la r.c.a., e non anche nel diverso caso in cui l'altro veicolo risulti non indentificato o privo di copertura assicurativa.

Le soluzioni giuridiche

La Corte, prima di affrontare la questione, compie un'interessante excursus in cui riassume gli interventi giurisprudenziali del giudice delle leggi e degli ermellini, volti a tentare chiarire il contenuto dell'art. 141 cod. ass.

L'estensore della sentenza, quindi, precisa che lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato (anche se proprietario del veicolo) un ulteriore strumento di tutela rispetto alla procedura ordinaria. Si osserva, inoltre, come si sia in presenza di una fattispecie complessa, in cui il presupposto consta nella lesione subita dal trasportato a qualsiasi titolo a causa di un illecito da circolazione stradale.

Unica eccezione in cui il trasportato non ha diritto al risarcimento è quando sia consapevole della circolazione illegale del veicolo oltre che in presenza di caso fortuito.

La Corte, quindi, affronta il tema sottopostole, evidenziando la sussistenza di due indirizzi giurisprudenziali/dottrinali: il primo, prescelto dall'estensore della sentenza impugnata, esclude l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. nel caso in cui la seconda vettura non è assicurata o è rimasta sconosciuta; il secondo, in cui si privilegia il diritto del terzo trasportato di promuovere azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore.

La preferenza del secondo indirizzo, a pareredell'estensore della sentenza, è da rinvenirsi sia nella “inaffidabilità” e “non univocità” del dato testuale della norma, sia in quanto, tale indirizzo, è l'unico che salvaguarda un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Osserva, infine la Corte, come il fatto che sia prevista la possibilità, per l'assicuratore del vettore, di agire in rivalsa (azione che non potrebbe concretizzarsi nel caso in cui il secondo veicolo rimanesse sconosciuto o non fosse assicurato) deve essere intesa nel senso che la rivalsa è normalmente esercitabile nei confronti della seconda compagnia, senza, però, che possa essere ritenuta condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 141 cod. ass.

Osservazioni
L'interessante sentenza oggetto del presente lavoro ha il pregio di compiere un excursus sullo stato dell'arte della norma meno felice del codice delle assicurazioni private.
A prescindere dalle sentenze della Corte Costituzionale, il primo importante spunto chiarificatore della Cassazione è intervenuto con le sentenze Cass. civ., 30 luglio 2015 n. 16181 e Cass. civ., 13 ottobre 2016 n. 20654, ove è stato chiarito che il “caso fortuito” richiamato dall'art. 141 cod. ass.non può riguardare la condotta dell'altro conducente, anche se in rapporto causale con il sinistro. Talvolta, infatti, è stato ritenuto che in caso di danno al trasportato verificatosi in seguito a tamponamento di altro veicolo, trattandosi di colpa esclusiva del conducente tamponante (che in quanto tale è da considerarsi “caso fortuito”) non può applicarsi la normativa speciale, bensì la pretesa risarcitoria deve essere rivolta al responsabile civile e al suo assicuratore.
In conseguenza del chiarimento fornito dalle predette sentenze, allo stato non vi è più alcun dubbio sulla possibilità, per il terzo trasportato, di disinteressarsi completamente della responsabilità del sinistro, ed essere così libero di convenire in giudizio l'assicuratore del vettore a prescindere dalla colpa esclusiva o meno di un terzo nella causazione del sinistro.
Con la sentenza in commento, si chiarisce un altro profilo della tanto discussa norma, stabilendo che non è necessario – al fine dell'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. – né che l'altro veicolo sia assicurato né che sia identificato.
Detta interpretazione, parrebbe supportare la correttezza di quella giurisprudenza di merito che non ritiene neppure necessaria la presenza di almeno due veicoli per l'applicazione dell'art. 141 cod. ass. (App. l'Aquila, sent., 30 marzo 2016 n. 355; contra, Trib. Milano, n. 6431/2015, in Giustizia a Milano fasc. 7-8 2015). La circostanza si deduce dalla considerazione, espressa dai supremi giudici, che il riferimento della norma alla rivalsa (forse sarebbe più corretto parlare di surroga), che rimarrebbe preclusa nel caso in cui non vi fosse il coinvolgimento causale nel sinistro di un secondo veicolo, non può condizionare la legittimazione all'esercizio dell'azione.
Pertanto, l'irrilevanza della non esperibilità dell'azione di rivalsa, dovrebbe consentire l'applicazione dell'art. 141 cod. ass. sia quando il secondo veicolo rimane sconosciuto sia quando non esiste del tutto.
Il terzo trasportato, infatti, dovrebbe poter rivolgere la domanda risarcitoria all'assicuratore del vettore anche nel caso in cui il sinistro si sia verificato per una causa diversa dalla colpa di un conducente di un veicolo (in tal senso si veda App., l'Aquila, sent. 30 marzo 2016, n. 355, - nella specie, la vettura su cui il terzo era trasportato era terminato fuori dalla sede stradale a causa dell'attraversamento di un animale selvatico-).
Resta, invece, sempre irrisolta la problematica inerente la sussistenza o meno del litisconsorzio necessarioove vi sia il coinvolgimento di un secondo veicolo.
Unico precedente sul punto è la sentenza di Cassazione n. 23706/2016, ove nella parte motiva, si argomenta a favore del litisconsorzio necessario anche per l'azione diretta prevista per i trasportati.
Il fatto, però, che nella decisione in commento, la possibilità di espletare l'azione di rivalsa non venga ritenuta un presupposto dell'azione ex art. 141 cod. ass., sembra confortare la tesi che ritiene irrilevante la presenza in giudizio del responsabile del danno.
Se, infatti, l'azione speciale del terzo trasportato può essere iniziata anche nella impossibilità di una futura azione di rivalsa, allora è evidente che nel caso di specie non può ravvisarsi la ratio che ha indotto il legislatore a prevedere la necessità della presenza in causa del responsabile/proprietario del veicolo nell'azione ordinaria ex art. 144 cod. ass. volta proprio ad agevolare l'azione di rivalsa.
Alla predetta osservazione, deve aggiungersi che ai fini dell'azione ex art. 141 cod. ass., essendo prevista la risarcibilità del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità (Cass. civ., sent., n. 16181/2015 e Cass. civ., sent., n. 20654/2016), consegue che il decisum non ha rilevanza ai fini dell'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile (ove, invece, è necessario conoscere il riparto delle responsabilità).
Da ciò dovrebbe conseguire, a maggior ragione, l'irrilevanza della presenza in giudizio del responsabile del danno nell'azione promossa ex art. 141 cod. ass.

Guida all'approfondimento

L.BERTI, Rilevanza della condotta del terzo trasportato ex art. 1227, comma 1 c.c., 3 ottobre 2017, in Ridare.it;

V.PAPAGNI, L'integrale risarcimento del danno "proprio in quanto" trasportato, 15 settembre 2015, in Ridare.it;

REDAZIONE SCIENTIFICA, L'assicurazione RCA copre anche i danni subiti dall'assicurato-trasportato-comproprietario, coniuge del conducente in regime di comunione dei beni, 7 novembre 2016, in Ridare.it;

F.ROSADA, Azione del terzo trasportato, 8 febbraio 2017, in Ridare.it;

F.ROSADA., Art. 141 cod. assic.: anche il congiunto che agisce iure proprio è legittimato attivamente, 16 gennaio 2017, in Ridare.it;

F.ROSADA, Risarcimento diretto: è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo responsabile, 9 ottobre 2017, in Ridare.it.

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