Assegno divorzile: il Tribunale di Roma tra vecchi e nuovi criteri di liquidazione

02 Febbraio 2018

Alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11504, sussiste il diritto dell'ex moglie all'assegno divorzile, sebbene la stessa disponga di un cospicuo patrimonio immobiliare?
Massima

L'assegno divorzile va riconosciuto all'ex coniuge che non sia altrimenti in grado di provvedere adeguatamente al proprio mantenimento nemmeno con lo svolgimento di eventuale e saltuaria attività professionale.

Il caso

Il ricorrente M.G. ha domandato l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con F.P. esponendo che dall'unione sono nati due figli, entrambi già maggiorenni; che il Tribunale adito ha omologato la loro separazione consensuale; che tra le condizioni della separazione era prevista l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, affidataria della figlia minore e convivente con il figlio maggiorenne, all'epoca non economicamente autosufficiente, con assegno di mantenimento per gli stessi pari a € 1.500,00 ciascuno ed assegno per moglie di € 12.00000 mensili (poi ridotto a € 6.000,00 con decreto del Tribunale e successivamente aumentato a € 8.0000 mensili con decreto della Corte di Appello di Roma in sede di reclamo).

Il ricorrente ha dedotto il sopravvenuto mutamento delle condizioni, con particolare riferimento alla mancata convivenza dei figli con la madre, al miglioramento delle condizioni di economiche di quest'ultima, nonché agli obblighi assunti dal ricorrente nei confronti di altro figlio nato dalla relazione con la nuova compagna; ha, pertanto, domandato la revoca dell'assegnazione alla resistente dell'ex casa coniugale di sua proprietà e il versamento diretto dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia non convivente, con autonomo mantenimento di ciascuna delle parti.

La resistente si è costituita concordando sulla richiesta inerente lo scioglimento del vincolo e chiedendo, previa conferma dell'assegnazione della ex casa coniugale appartenente alla controparte, un assegno divorzile di € 13.000,00 ed assegno di mantenimento di € 1.700,00 per la figlia maggiorenne non economicamente indipendente, opponendosi, peraltro, al mantenimento diretto nei confronti della stessa.

Esaurita la fase presidenziale con provvedimento di conferma delle condizioni della separazione, è stata pronunciata sentenza sullo status.

Espletata quindi l'attività istruttoria mediante l'acquisizione di documenti, Il Tribunale ha assegnato la casa coniugale a F.P.; ha attribuito a quest'ultima un assegno divorzile di € 6.500,00 al mese, oltre ad un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento della figlia; ha attribuito direttamente alla figlia maggiorenne un assegno di mantenimento di € 1.500,00.

La questione

Alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11504, sussiste il diritto dell'ex moglie all'assegno divorzile, sebbene la stessa disponga di un cospicuo patrimonio immobiliare?

Le soluzioni giuridiche

Il Collegio capitolino giunge alla soluzione affermativa della domanda di attribuzione dell'assegno divorzile in capo all'ex moglie attraverso una valutazione comparativa della complessiva situazione economica delle parti.

Il ricorrente dispone di un reddito mensile di importo superiore a € 30.000,00 derivanti dall'esercizio dell'attività di libero professionista, oltre a numerose proprietà immobiliari e a partecipazioni societarie; la resistente invece gode di un reddito mensile di circa € 1.860,00 ed ha acquistato iure successionis numerosi terreni.

La soluzione adottata dal Tribunale poggia su due rationes decidendi.

La prima è quella secondo la quale il rilevante divario economico tra le parti non consente in alcun modo alla resistente, ove non colmato mediante l'assegno di questione, di mantenere il medesimo elevato tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza coniugale.

Alla medesima conclusione il Tribunale perviene seguendo i principi di diritto espressi recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha enucleato il principio della “autoresponsabilità economica” degli ex coniugi, quale fondamento della valutazione relativa alla sussistenza del diritto della parte richiedente l'assegno.

Come è noto, la citata sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11504, seguita da Cass. civ., 28 novembre 2017, n. 28326) ha innovato il precedente orientamento giurisprudenziale, formatosi prima e dopo le fondamentali sentenze Cass. civ., S.U., 29 novembre 1990, n. 11490 e Cass. civ., S.U., 29 novembre 1990, n. 11492, il quale assumeva a parametro di riferimento al quale rapportare l'adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi del richiedente, il «tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio» (così la sentenza Cass. civ., S.U., n. 11490/1990).

La Suprema Corte, con il recente révirement, ha ritenuto non più attuale tale orientamento, per una serie molteplice di ragioni, prima fra tutte quella per cui il parametro del “tenore di vita” finisce per conferire una “indebita ultrattività” al vincolo matrimoniale, estintosi per effetto della sentenza di divorzio. Il “nuovo” parametro di riferimento – cui rapportare il giudizio sull'adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio e sulla possibilità-impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli – è stato individuato dal Giudici di legittimità nel raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente; se si accerta che quest'ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto. I principali indici individuati dalla Cassazione al fine di determinare, nella fase di giudizio sull'an debeatur, la sussistenza dell'indipendenza economica del richiedente , l'adeguatezza dei mezzi a sua disposizione o l'impossibilità per ragioni oggettive di procurarseli sono:

  • il possesso di redditi di qualsiasi specie;
  • il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
  • la capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
  • la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Osservazioni

La sentenza in esame suscita qualche perplessità nella parte in cui risolve positivamente la questione dell'an debeatur dell'assegno divorzile applicando tanto il “vecchio” quanto il “nuovo” indirizzo giurisprudenziale.

Ciò appare poco convincente se si considera che il “nuovo” indirizzo, facendo riferimento alle capacità economico-patrimoniali dell'ex coniuge richiedente inteso come persona singola, dovrebbe portare a non riconoscere l'assegno divorzile in quei casi in cui, invece, solitamente lo si sarebbe attribuito seguendo il criterio del tenore di vita matrimoniale.

In altre parole, il criterio dell'indipendenza economica abbassa la soglia dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al criterio del tenore di vita matrimoniale, cosicché l'ex coniuge, che avrebbe avuto diritto all'assegno in applicazione del “vecchio” indirizzo, non ne avrebbe più titolo secondo il “nuovo”.

Inoltre, la sentenza in commento non spiega come si possa ritenere non economicamente autosufficiente l'ex coniuge richiedente, il cui patrimonio immobiliare viene stimato nella misura di € 1.827.000,00.

Sarebbe stato, forse, più semplice, dal punto di vista motivazionale, operare una scelta di campo “netta” in favore dell'uno o dell'altro dei criteri giurisprudenziali di liquidazione dell'assegno di divorzio

Guida all'approfondimento

M. Fortino, Il divorzio, l'“autoresponsabilità” degli ex coniugi e il nuovo volto della donna e della famiglia, in Nuova Giur. Civ., 2017, 9, 1254;

E. Quadri, L'assegno di divorzio tra conservazione del “tenore di vita” e “autoresponsabilità”: gli ex coniugi “persone singole” di fronte al loro passato comune, in Nuova Giur. Civ., 2017, 9, 1261;

C. Rimini, Verso una nuova stagione per l'assegno divorzile dopo il crepuscolo del fondamento assistenziale, in Nuova Giur. Civ., 2017, 9, 1274;

A. Vesto, Matrimonio - revisione dell'assegno post-matrimoniale: dal dogma del “tenore di vita” all'“autosufficienza e autoresponsabilità economica, in Nuova Giur. Civ., 2017, 11, 1473.

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