Le dichiarazioni di impegno rese dall’impresa nell’ambito dell’offerta devono essere interpretate applicando i criteri di interpretazione dei contratti

Redazione Scientifica
01 Febbraio 2018

Le dichiarazione di impegno rese dall'impresa devono essere interpretate facendo applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. utilizzabili, in ragione del rinvio...

Le dichiarazione di impegno rese dall'impresa devono essere interpretate facendo applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. utilizzabili, in ragione del rinvio dell'art. 1324 c.c., nei limiti di compatibilità, anche per l'interpretazione degli atti unilaterali, come le promessa unilaterali. In particolare, nel caso dei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma si deve indagare quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio (così Cass. civ., sez. I, 6 maggio 2015, n. 9127, nonché negli stessi termini, Cass. civ., sez. lav., 14 novembre 2013, n. 25608; sez. II, 20 gennaio 2009, n. 1387).

E' errato ritenere che il criterio di interpretazione letterale, rivestendo carattere fondamentale e prioritario, escluda la ricerca della comune intenzione delle parti, alla stregua degli altri criteri interpretativi di cui all'art. 1362 e ss. c.c.. Ciò per due ragioni: in astratto, in quanto lo stesso primo comma dell'art. 1362 c.c. impone all'interprete, nella ricerca della comune intenzione delle parti (rectius: dell'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio), di non «limitarsi al senso letterale delle parole», e la giurisprudenza più recente, ha precisato che: «nell'interpretazione del contratto, … il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti» (così, Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2004, n. 18670, ripresa in termini da Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2017, n. 16181).

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