Reddito di inclusioneFonte: L. 15 marzo 2017 n. 33
02 Febbraio 2018
Introduzione
Le diverse misure di contrasto alla povertà adottate negli anni scorsi (l'assegno di disoccupazione ASDI, indirizzato ai soggetti che hanno perso il lavoro ed esaurita la tutela della NASPI, la Carta acquisiti, istituita per aiutare le fasce deboli al pagamento delle bollette delle forniture energetiche e per l'acquisito di beni e servizi e il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) che è una ulteriore misura di contrasto alla povertà) dal 2018, e fino al 31 marzo 2019, sono state unificate in un'unica misura: il Reddito di Inclusione (REI), prevista dalla Legge 15 marzo 2017, n. 33. A decorrere dal 1 aprile 2019 la misura di sostegno è assorbita dal Reddito di cittadinanza (RdC) previsto dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.
Il REI, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha la funzione di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e al pieno sviluppo della persona. Ha inoltre la funzione di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato ai bisogni emergenti e garantire maggiore equità nell'accesso alle prestazioni.
L'importo della prestazione REI è diversificato in base alla composizione del nucleo familiare e al livello di reddito ai fini ISEE posseduto dal nucleo familiare. La condizione principale per la concessione è però quella dell'impegno attivo dei componenti del nucleo familiare nella ricerca di un lavoro e nella partecipazione alle politiche attive per il lavoro. Una parte rilevante della gestione è a carico dei Comuni che ricevono le richieste e assistono successivamente il nucleo familiare nel percorso di uscita dalla situazione di bisogno. In cosa consiste il REI e per quanto tempo spetta
Si tratta di una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio economico ai nuclei familiari in una situazione economica di bisogno, attraverso una carta prepagata, e servizi alla persona finalizzati a favorire il reinserimento lavorativo del richiedente. Il beneficio economico viene erogato per un massimo di 18 mesi ed è di importo variabile in relazione alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo del nucleo, considerando anche eventuali ulteriori trattamenti assistenziali riconosciuti a uno o più componenti del nucleo. Essendo in continuità con la precedente prestazione SIA, per coloro che già ne sono in godimento, da gennaio 2018 il SIA è trasformato in REI. La durata complessiva della prestazione (mesi di SIA più mesi di REI) non può comunque superare i 18 mesi. In sostanza, dalla durata del REI devono sempre essere dedotte le eventuali mensilità già percepite a titolo di SIA. Non sono previsti limiti temporali di stacco tra la fruizione del SIA e del REI ai fini del calcolo complessivo di durata pertanto, la fruizione del SIA riduce sempre e comunque la durata del REI anche se le due prestazioni non sono erogate in continuità. Esaurito il periodo massimo di durata del REI, una nuova richiesta di REI può essere presentata decorsi almeno 6 mesi dalla cessazione della precedente concessione. La nuova concessione avrà una durata massima di 12 mesi, salvo diversa previsione del piano di contrasto alla povertà che potrà prevedere ulteriori concessioni di durata massima di 12 mesi ciascuna.
Con l'introduzione del Reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1 marzo 2019 le richieste di REI non possono più essere presentate mentre dal successivo 1 aprile il REI non viene né riconosciuto né rinnovato. I soggetti che hanno avuto riconosciuto il REI entro il 1 aprile 2019 continuano a percepirlo fino alla scadenza prevista, fatta salva la possibilità di chiedere il RdC e inserirsi nel percorso di assistenza previsto per questa misura di sostegno. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure consuete, previste dall'art. 9, D.Lgs. n. 147/2017 e non è compatibile con la contemporanea fruizione del RdC da parte di alcun componente il nucleo familiare (Art. 13, D.L. 28.1.2019, n. 4). Quanto spetta
L'importo riconosciuto è annuo ed è in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo e non può superare l'importo annuo dell'assegno sociale che per il 2018 è fissato in € 5.889 (si veda la Circolare INPS 21 dicembre 2017, n. 186, punto 3.1). L'importo annuo del REI si ottiene applicando al valore € 3.000, il coefficiente di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare, ridotto del 75%, ed è rilevabile dalla tabella che segue.
L'importo viene erogato mensilmente in quote pari a un dodicesimo del valore annuo ed è ridotto in caso di fruizione di trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare. A tal fine non sono considerati il pagamento di arretrati, indennità e tirocini finalizzati all'inclusione sociale, trattamenti integrativi al REI erogati dai Comuni, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e i rimborsi di spese sostenute per la fruizione dei servizi. Potrà quindi accadere che, pur in presenza dei requisiti previsti, il REI non sarà erogato perché i trattamenti assistenziali dei quali già fruisce i nucleo familiare siano pari o superiori all'importo massimo di REI stabilito in relazione al nucleo familiare. Il REI è esente da imposizione fiscale. A chi spetta il REI
Il REI spetta i nuclei familiari che siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
Per le richieste presentate dal 1 luglio 2018 il requisito familiare non è più richiesto.
La situazione economica deve essere attestata mediante ISEE 2018 presentato prima della presentazione della domanda di REI, che deve essere rinnovato alla scadenza per evitare la sospensione del beneficio. In caso di presenza di minorenni sarà considerato l'ISEE minorenni, diversamente l'ISEE ordinario. In caso di ISEE corrente sarà considerato quest'ultimo. L'attestazione ISEE sarà verificata dall'INPS e in caso di omissioni o difformità il richiedente deve documentare la completezza della dichiarazione entro 30 giorni, decorsi i quali la richiesta sarà respinta. Per quanto riguarda i beni durevoli e altri indicatori del tenore di vita, nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o avere in godimento un autoveicolo o motoveicoli immatricolato da meno di 24 mesi, salvo il caso si tratti di veicoli destinati a disabili, né essere intestatario o avere in disponibilità navi e imbarcazioni da diporto.
Presentazione della domanda e iter procedurale
La domanda va presentata al Comune di residenza o ad altri ambiti territoriali individuati dai comuni stessi. Entro 15 giorni dalla presentazione, effettuati i controlli di competenza, in particolare il possesso dei requisiti di residenza e soggiorno e lo stato di gravidanza, i Comuni trasmettono telematicamente la domanda all'Inps che entro cinque giorni lavorativi, verifica il possesso dei requisiti di accesso al REI, lo comunica ai Comuni o agli ambiti territoriali e sospende l'erogazione in attesa della sottoscrizione del progetto personalizzato, ovvero del programma di ricerca intensiva dell'occupazione.
I Comuni e gli ambiti territoriali devono predisporre un progetto personalizzato per il superamento della condizione di bisogno, per ciascuno dei componenti del nucleo familiare che sia abile al lavoro e non occupato. La sottoscrizione del progetto deve essere comunicata all'Inps che successivamente richiede alle Poste l'emissione della Carta REI. La carta è consegnata dagli uffici postali che inviano al titolare il PIN per operare.
In fase di prima applicazione, per l'anno 2018, in deroga alle disposizioni generali, il pagamento del REI avviene anche in assenza della comunicazione di avvenuta sottoscrizione del programma personalizzato, tuttavia la comunicazione deve essere fatta necessariamente entro 6 mesi dalla prima erogazione, diversamente il pagamento è sospeso. Gli importi accreditati sulla carta possono essere prelevati mensilmente in contanti fino alla metà del beneficio mensile attribuibile. La restante quota deve essere spesa per acquisito di servizi e beni alimentari mediante l'utilizzo della carta acquisiti. Sui prelievi di contante è dovuta una commissione pari a € 1,75 per i circuiti bancari o € 1 per il Bancoposta.
Il mantenimento dei requisiti per l'emissione della carta REI è verificato trimestralmente dall'INPS.
Compatibilità e cumulabilità con altre agevolazioni I beneficiari del REI hanno diritto anche all'assegno per i nuclei familiari con tre o più figli minori di 18 anni, al ricorrere delle condizioni previste. Il beneficio può essere richiesto congiuntamente al REI, compilando un apposto quadro della domanda di REI. Ai beneficiari del REI sono estese le agevolazioni per le tariffe elettriche per le famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale. Tuttavia, queste agevolazioni sono temporaneamente sospese in attesa dell'emanazione di un decreto del Ministero del lavoro.
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa Il REI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, purché ciò non faccia superare i limiti dei requisiti economici illustrati in precedenza. In caso di svolgimento di attività lavorativa deve essere effettuata una comunicazione all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, mediante il modello REI-Com, indicando il reddito annuo che si prevede di ricavarne. Sanzioni
Il REI è soggetto a decadenza, sospensioni e decurtazioni in caso di violazioni del programma personalizzato anche se da parte di uno solo dei componenti del nucleo interessati al programma.
Le sanzioni sono applicate dall'INPS e sono modulate in relazione alla gravità della violazione.
Nel caso in cui i valori dell'ISEE effettivo siano superiori a 2 volte le soglie per accedere al REI, si applica la sanzione di € 5.000. In caso di decadenza, una nuova domanda può essere presentata decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza. L'art. 17 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 ha riordinato le altre misure di sostegno familiare di contrasto alla povertà, disciplinando il passaggio dalle precedenti prestazioni al REI per coloro che ne sono già in godimento. In particolare, per coloro che hanno già presentato domanda di SIA entro il 31 ottobre 2017, la prestazione SIA continua ad essere erogata secondo le scadenze previste. Se in possesso dei requisiti per accedere al REI, a decorrere dal 1° gennaio 2018 possono chiedere la trasformazione del SIA in REI, in tal caso viene messo in pagamento l'importo più favorevole e la durata del REI è ridotta delle mensilità di SIA già fruite. Per quanto attiene invece all'ASDI, dal 2018 la prestazione non è più riconosciuta. Coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2017 continuano a percepire l'ASDI per l'intero periodo di durata anche nel corso del 2018. Infine, la Carta acquisti per i nuclei familiari con componenti minorenni, dal 1à gennaio 2018 è trasformata in Carta REI e il beneficio spettante assorbe quello della Carta acquisti e viene accreditato sulla medesima carta. Osservazioni conclusive
Il REI rappresenta una prestazione assistenziale istituita a conclusione di un lavoro di razionalizzazione delle misure di contrasto alla povertà, indirizzate a tutti i nuclei familiari in una situazione di bisogno economico. In precedenza le diverse misure sono state indirizzate, volta per volta, a fasce ristrette di popolazione, ciascuna con proprie regole di funzionamento e differente importo erogato (la Carta acquisiti, l'ASDI e la prestazione SIA), il REI garantendo ora una forma universale di tutela delle famiglie in situazione di bisogno.
Il lavoro di riordino e semplificazione non appare concluso in quanto si registrano ancora interventi del Legislatore in materia per ampliare la casistica delle famiglie che possono accedere. In particolare, la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), al comma 190 prevede, a decorrere dal 1 luglio 2018, la soppressione delle condizioni aggiuntive previste dall'art. 3, co. 2, lettera d), del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 per gli ultracinquantacinquennidisoccupati “per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi”.
Dal 1° luglio 2018, quindi, sarà sufficiente che nel nucleo sia presente una persona ultracinquantacinquenne disoccupata per accedere al REI, senza ulteriori condizioni. Riferimenti
Normativi
Prassi
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