Gravi indizi di reato e attendibilità delle chiamate di correo: censurabile in Cassazione solo la motivazione apparente
02 Febbraio 2018
In un procedimento che vedeva imputato un collaboratore del Centro Assistenza Agricola di Enna, per aver svolto attività criminosa diretta a lucrare indebitamente contributi europei attraverso la creazione di falsi fascicoli aziendali, sfruttando le credenziali di accesso al sistema informatico di altri e inserendo dati falsi, la Corte di cassazione, Sez. II, sentenza n. 3340/2018 ha esaminato, tra le altre, la questione relativa alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in reato connesso ai fini dell'emissione del provvedimento di sequestro preventivo in relazione ai beni pertinenti il reato ex art. 322-ter e 640-quater c.p. Il Supremo Collegio ha, anzitutto, precisato che «il giudice in presenza di chiamata in correità o reità deve procedere a una duplice analisi sotto il profilo della credibilità intrinseca prima ed estrinseca poi, attraverso la ricerca di uno o più riscontri individualizzanti, tali cioè da ricollegare il chiamato al fatto- reato», affermando poi il seguente principio di diritto: «in tema di ricorso avverso provvedimento cautelare reale, per essere integrato il vizio di violazione di legge, il giudizio di non credibilità o inverosimiglianza delle dichiarazioni di un imputato di reato connesso effettuato al giudice che procede, deve essere totalmente apodittico o assertivo al punto da potere integrare una assoluta apparenza delle motivazione; ove invece la conclusione circa la non credibilità sia compiuta con riferimento a dati processuali o a considerazioni logiche basate su elementi di fatto esposti, il giudizio non può essere denunciato con ricorso per cassazione, non potendosi appunto configurare la denunciata violazione di legge». |