Orfani per crimini domestici: in Gazzetta Ufficiale la legge con le nuove disposizioniFonte: L. 11 gennaio 2018 n. 4
02 Febbraio 2018
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2018, n. 26 la legge recante modifiche al codice civile, codice penale, codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici (l. 11 gennaio 2018, n. 4) che si identificano con i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano rimasti orfani per l'omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o dalla persona alla quale è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza. Di seguito alcune delle più rilevanti novità.
Gratuito patrocinio. I figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti delle vittime di crimini domestici possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti. Tale deroga si applica non solo al relativo procedimento penale ma anche a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
Ergastolo e sequestro conservativo. L'applicazione della pena dell'ergastolo ex art. 577 c.p. viene estesa all'omicidio del coniuge, anche legalmente separato, o dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. Quando procede per tale delitto, il PM, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni non autosufficienti, chiede il sequestro conservativo dei beni ex art. 316, comma 1, c.p.p. a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dagli stessi.
Provvisionale. Il Giudice, rilevata la presenza di figli della vittima del crimine domestico per il quale sta procedendo, provvede anche d'ufficio all'assegnazione di una provvisionale in loro favore in misura non inferiore al 50% del danno presumibile, da liquidare in separato giudizio civile. Nel caso vi siano dei beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, tale sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.
Sospensione della successione e indegnità a succedere. Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, e la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il responsabile è escluso dalla successione ex art. 463 c.c.. Inoltre, quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dallo stesso art. 463 c.c., il Giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere.
Pensione di reversibilità. Vengono sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretto o all'indennità una tantum, il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile nonché la parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, quando sia titolare di assegno, qualora per gli stessi sia stato richiesto rinvio a giudizio per l'omicidio volontario del coniuge o dell'altra parte dell'unione, fino alla sentenza definitiva. I figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti sono destinatari della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo di sospensione.
Assistenza medico-psicologica. Agli orfani per crimini domestici deve essere assicurata assistenza medico-psicologica gratuita, a cura del Servizio Sanitario Nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico con esenzione dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.
Affidamento. Il Tribunale competente provvede all'affidamento dei minori orfani per crimini domestici privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi con i parenti fino al terzo grado e, soprattutto, tra fratelli e/o sorelle. Inoltre, i servizi sociali, su segnalazione del medesimo Tribunale, assicurano al minore un adeguato sostegno psicologico e l'accesso a misure volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.
Cambio del cognome. È prevista la possibilità per i figli della vittima di crimini domestici di chiedere la modificazione del proprio cognome ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva. La domanda può essere presentata personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne. In caso di persona interdetta, gli atti finalizzati al cambio di cognome sono compiuti nel suo interesse dal tutore, sempre previa autorizzazione del giudice tutelare. Per il beneficiario di amministrazione di sostegno, sarà, invece, il giudice tutelare a decidere se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore o dal beneficiario con la sua assistenza ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. |