La relazione sulle informazioni non contabili (non finanziarie) delle società quotate

Claudio Sottoriva
05 Febbraio 2018

In attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, la Consob ha emesso la Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 recante “Adozione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario”.
Premessa

In attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, la Consob ha emesso la Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 recante “Adozione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario”.

Con tale Regolamento la Consob ha disciplinato:

a) le modalità di trasmissione diretta della dichiarazione di carattere non finanziario e le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione delle dichiarazioni rispetto a quelle indicate dal D.Lgs. 254/2016, nonché delle necessarie informazioni integrative o modificative della dichiarazione non finanziaria che sono richieste dalla Consob in caso di dichiarazione incompleta o non conforme;

b) le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulla dichiarazione non finanziaria;

c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

L'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario

Si rammenta che il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 ha previsto l'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario (di cui agli artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 254/2016) per:

1. gli enti di interessi pubblico (EIP) che:

  • abbiano un numero di dipendenti superiore a cinquecento;
  • abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali, alla data di chiusura del bilancio: a) totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro;

2. le società madri, aventi la qualifica di enti di interesse pubblico (le holding), di un gruppo che:

  • abbiano complessivamente, nel corso dell'esercizio, un numero di dipendenti maggiore di cinquecento;
  • abbiano un bilancio consolidato in cui sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale maggiore di 20 milioni di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni eccedenti 40 milioni di euro.

In tema, si rammenta che il Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana prevede che il Consiglio di amministrazione delle società appartenenti all'indice FTSE-Mib valuti “l'opportunità di costituire un apposito comitato dedicato alla supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività dell'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder; [o] in alternativa, […] di raggruppare o distribuire tali funzioni tra gli altri comitati” e che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in un documento pubblicato nel giugno del 2016 (CNDCEC – Commissione “Sostenibilità e corporate reporting”, “Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo. Approccio operativo, prassi aziendali e ruolo dei professionisti”, 15 giugno 2016), ha ritenuto che l'istituzione di comitati ad hoc potrebbe condurre ad una maggiore consapevolezza dei temi della sostenibilità e ad un effettivo confronto con gli stakeholder.

Il contenuto della dichiarazione

La dichiarazione di carattere non contabile (non finanziario) deve contenere informazioni:

  1. di carattere ambientale;
  2. di carattere sociale;
  3. inerenti la gestione del personale;
  4. inerenti la tutela dei diritti umani;
  5. riguardanti la lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Tali informazioni, che dovrebbero possedere il requisito della rilevanza, valutata in relazione all'attività e alle caratteristiche dell'impresa, devono essere fornite descrivendo almeno:

  1. il modello aziendale di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa, ivi compreso l'eventuale modello adottato ex D.Lgs. n. 231/2001, anche con riferimento alla gestione, in tale modello, dei temi di cui al D.Lgs. n. 254/2016;
  2. le politiche praticate dall'impresa, i risultati conseguite e i fondamentali indicatori di prestazione di carattere non finanziario;
  3. i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi oggetto del D.Lgs. n. 254/2016.

E' possibile non fornire informazioni in merito a uno o più aspetti sopra elencati qualora l'ente soggetto all'obbligo di disclosure non pratichi politiche in tali ambiti; in questo caso, però, l'ente è tenuto a indicare all'interno della dichiarazione, in modo chiaro e articolato, le ragioni che motivino la scelta di non fornire alcuna informazione su tali aspetti.

Il D.Lgs. n. 254/2016, all'art. 3, comma 3, dispone che “Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione...”; per «standard di rendicontazione» si intendono “gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE” (art. 1. comma 1, lett. f), mentre per «metodologia autonoma di rendicontazione» si intende “l'insieme composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE”. Nel caso di adozione di una metodologia di rendicontazione autonoma la dichiarazione deve riportare una descrizione chiara e articolata della metodologia di rendicontazione nonché le motivazioni della scelta della stessa.

Indipendentemente dallo standard di rendicontazione adottato, la disciplina stabilisce il contenuto minimo della dichiarazione, nella quale occorre vi siano necessariamente indicazioni in merito:

  • al modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa;
  • alle politiche praticate dall'impresa, incluse quelle di dovuta diligenza, ai risultati ottenuti dalla loro adozione e ai connessi indicatori fondamentali di prestazioni di carattere non finanziario;
  • ai principali rischi, generati o subiti, connessi ai driver di sostenibilità oggetto del decreto (temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva) e che abbiano origine dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, comprese, ove rilevanti, le catene di fornitura, distribuzione e vendita, anche in subappalto.

Le modalità di deposito e pubblicazione della relazione

La relazione - redatta su base individuale o consolidata - deve, ai sensi del comma 1 dell'art. del Regolamento, fermo restando, quanto previsto dalla legge in materia di pubblicazione e deposito della relazione sulla gestione, quando non è contenuta, in tutto o in parte, nella relazione distinta di cui all'art. 5, commi 1, lett. b) e 3, lett. b), D.Lgs. 30 n. 254/2016, essere pubblicata:

a) congiuntamente alla relazione finanziaria annuale di cui all'art. 154-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) con le modalità previste dagli artt. 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento emittenti (Reg. di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1991, come successivamente modificato) per quanto attiene agli emittenti quotati;

b) con le modalità previste dall'art. 110 del Regolamento emittenti contestualmente al deposito della relazione distinta presso il registro delle imprese per quanto attiene agli emittenti diffusi (ossia gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, di cui all'art. 2-bis del Reg. emittenti).

Gli emittenti diffusi di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 254/2016 devono altresì provvedere al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall'art. 2429, comma 3, c.c.

I soggetti non quotati né diffusi devono pubblicare sul proprio sito internet la relazione sulla gestione o la relazione distinta, contenente la dichiarazione non finanziaria, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese. Le relazioni così pubblicate devono rimanere disponibili nel sito internet per almeno cinque anni.

I soggetti non quotati né diffusi di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 254/2016 devono provvedere al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. nei termini previsti dall'art. 2429, comma 3, c.c.

Se la relazione di carattere non finanziario costituisce una relazione distinta, una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'art. 3, comma 10, D.Lgs. n. 254/2016, entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione.

Nel caso previsto dall'art. 5, commi 2 e 4, D.Lgs., n. 254/2016, le altre relazioni previste da norme di legge devono essere pubblicate in una apposita sezione del sito internet e devono essere depositate presso il registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.

I soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del Regolamento, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 254/2016, devono trasmettere alla Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria ovvero devono comunicare l'avvenuto deposito della stessa presso il registro delle imprese.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l'organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria deve trasmettere senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 254/2016 riscontrate nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 254/2016.

La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria.

Con la richiesta di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 254/2016, la Consob indica i termini e le modalità di pubblicazione delle modifiche o integrazioni alla dichiarazione non finanziaria.

La dichiarazione di carattere non finanziario, anche quando pubblicata nella forma di relazione distinta, è da considerarsi quale allegato al bilancio d'esercizio: la norma prevede che l'organo amministrativo proceda alla sua approvazione e la metta a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto o dei soggetti incaricati di verificare predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario l'attestazione di conformità delle informazioni fornite rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità di rendicontazione richiesti dallo stesso decreto.

Le modalità di redazione della dichiarazione non finanziaria si applicano allo stesso modo anche alla dichiarazione redatta su base consolidata, rinviandosi, in questo caso, per quanto pertinente, alla relazione sulla gestione prevista per i bilanci consolidati ex artt. 40 D.Lgs. n. 127/1991, 41 D.Lgs. n. 136/2015 e 100 D.Lgs. n. 209/2005.

Le attività di controllo

Per quanto riguarda le attività di controllo, il D.Lgs. n. 254/2016 prevede l'intervento di tre diversi soggetti con specifiche funzioni in merito:

  1. agli adempimenti formali di redazione e pubblicità della rendicontazione non finanziaria;
  2. alle modalità di redazione e ai contenuti della dichiarazione non finanziaria (che si conclude con il rilascio di un'attestazione di conformità della stessa alle previsioni del D.Lgs. n. 254/2016;
  3. all'obbligo di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 254/2016.

Pertanto i soggetti deputati all'attività di controllo sono:

1. il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio d'esercizio;

2. il soggetto incaricato di effettuare l'attestazione di conformità della dichiarazione (il revisore designato);

3. l'organo di controllo (collegio sindacale).

I primi due soggetti, sebbene deputati allo svolgimento di due distinte attività di controllo, possono coincidere. È l'ente a decidere se conferire l'incarico di “attestazione di conformità” a un soggetto diverso e distinto rispetto a quello incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio ex D.Lgs. 39/2010, ovvero di attribuire i due incarichi al medesimo soggetto. Nelle fattispecie di redazione di dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario, “conformi al decreto” ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 254/2016, l'incarico di attestazione deve essere sempre affidato a un soggetto abilitato alla revisione legale, che può coincidere con il revisore legale già incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 oppure risultare un soggetto diverso, ma comunque iscritto nel registro dei revisori legali.

All'organo di controllo spetta, invece, l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 254/2016, riferendone poi all'assemblea nella relazione di propria competenza.

Il revisore incaricato della revisione legale del bilancio deve indicare, in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio, l'avvenuta approvazione da parte dell'organo amministrativo della dichiarazione non finanziaria. Avuto riguardo alla stessa, il revisore designato – ossia il revisore il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della verifica della dichiarazione di carattere non finanziario - deve rilasciare un'apposita relazione, indirizzata all'organo amministrativo, che:

a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la relazione viene rilasciata;

b) identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall'organo amministrativo e sottoposta a verifica;

c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata dall'organo amministrativo nella redazione della dichiarazione non finanziaria;

d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione;

e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;

f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;

g) esprime un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore designato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 254/2016 e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.

In alternativa a quanto previsto dalla lettera g) che precede, l'organo amministrativo che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore designato di attestare che, a giudizio di quest'ultimo, la dichiarazione non finanziaria o alcune specifiche informazioni in essa contenute sono state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 254/2016 e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.

Nel caso in cui il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.

Qualora la dichiarazione di carattere non finanziario sia stata inserita in un'apposita sezione della relazione sulla gestione, la dichiarazione di carattere non finanziario non è compresa nel giudizio sulla coerenza con il bilancio di cui all'art. 14, comma. 2, lett. e, D.Lgs. n. 39/2010, relativo alla relazione di revisione e al giudizio sul bilancio, laddove stabilisce che il revisore legale esprime “con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto” la quale comprende “un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori”.

L'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 254/2016 specifica che, nello svolgimento delle funzioni previste dall'ordinamento, il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto e che degli esiti di tale attività deve darne illustrazione all'assemblea nella relazione annuale.

Nel momento in cui risulti obbligato alla sustainability disclosure di cui al D.Lgs. n. 254/2016, l'ente di interesse pubblico, se attivo nelle relative politiche e strategie di sostenibilità, dovrà necessariamente pianificare ed attuare le attività da rendicontare nella dichiarazione di carattere non finanziario. L'organo di controllo dovrà conseguentemente vigilare su tali aspetti sia sotto i profili relativi al rispetto della normativa sia sotto i profili della vigilanza dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo in rapporto all'attuazione delle iniziative pianificate e alla corretta amministrazione dell'impresa.

Si rammenta che le disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 si applicano agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017. Si rammenta altresì che, in sede di adozione della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 con il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 è stato modificato l'art. 123-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), prevedendo che la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari comprenda altresì una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. E' previsto che, nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società debba motivare in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta.

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