L’affidamento del servizio di soccorso extraospedaliero

Redazione Scientifica
05 Febbraio 2018

Mentre il servizio di soccorso mediante trasporto in ambulanza consiste nel servizio di trasporto ordinario di pazienti c.d. interospedaliero da una struttura ospedaliera all'altra per ragioni non...

Mentre il servizio di soccorso mediante trasporto in ambulanza consiste nel servizio di trasporto ordinario di pazienti c.d. interospedaliero da una struttura ospedaliera all'altra per ragioni non connesse ad una situazione emergenziale, il servizio extraospedaliero da attuarsi mediante ambulanza consiste nelle attività di soccorso al di fuori dei plessi ospedalieri e consiste nel trasporto e nelle attività di prima cura del paziente che versa in una situazione emergenziale. La selezione bandita per l'affidamento di questa seconda attività, dunque, non pare affidabile secondo le procedure ad evidenza pubblica secondo quanto stabilito dall'art. 17 del d.lgs. n. 50 del 2016, ma con convenzione, in base anche agli artt. 56 e 57 del Codice del terzo settore che – ancorchè non applicabile alla fattispecie perché entrato in vigore successivamente – tuttavia ha scolpito il principio secondo cui l'individuazione delle organizzazioni di volontariato cui affidare attività o servizi sociali di interesse generale può avvenire mediante procedure comparative destinate a concludersi con apposite convenzioni da stipularsi coi soggetti individuati.

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