Divieto di attribuzione di punteggi per opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d’asta

Redazione Scientifica
02 Febbraio 2018

L'art. 95, comma 14-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, introdotto dal d.lgs. n. 56 del 2017 (secondo cui in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire...

L'art. 95, comma 14-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, introdotto dal d.lgs. n. 56 del 2017 (secondo cui in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta), è applicabile ai soli appalti di lavori, e non a quelli di servizi. In ogni caso, poiché la sua funzione è quella di evitare che il singolo operatore possa alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis con proposte che si traducano in una diversa ideazione del contratto in senso alternativo rispetto a quanto voluto dalla stazione appaltante, non vieta di premiare le varianti migliorative delle modalità esecutive delle prestazioni richieste, ma solamente tipologie di prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle richieste e indicate nel capitolato speciale

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