Circostanze sopravvenute tali da rendere possibile una riscontrata anomalia dell’offerta: obbligo di riesame dell’aggiudicazione

Maria Stella Bonomi
05 Febbraio 2018

L'amministrazione appaltante è tenuta a riesaminare l'aggiudicazione a fronte di circostanze oggettive sopravvenute, tali da rendere plausibile o, comunque, possibile una riscontrata anomalia dell'offerta. L'azione proposta dal concorrente secondo classificato è, pertanto, ammissibile.

Il caso. La società AdR bandiva una gara a procedura ristretta per l'affidamento del servizio di vigilanza antincendio presso l'aeroporto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'aggiudicazione dell'appalto de quo veniva impugnata dalla società seconda classificata, la quale risultava vincitrice in primo grado, ma soccombente in appello.

La stessa società ricorrente, in data 20 settembre 2017, richiedeva alla stazione appaltante di dichiarare incongrua o, comunque, di sottoporre nuovamente a verifica l'offerta della società aggiudicataria, in ragione del verificarsi di fatti sopravvenuti alla precedente verifica – effettuata nel mese di marzo 2016 – quali la cessazione degli sgravi contributivi, ex art. 1, comma 18, della legge n. 208 del 2015.

A seguito dell'inerzia di AdR, la società istante agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del silenzio-inadempimento. Ad avviso della società ricorrente, le nuove circostanze, determinando l'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, imponevano un conseguente intervento della medesima stazione appaltante.

AdR si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame. La stazione appaltante, tra l'altro, deduceva l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dell'inerzia, dal momento che aveva riscontrato l'istanza della ricorrente con una nota con cui le dava comunicazione dell'insussistenza dei presupposti per l'annullamento in autotutela o la revoca dell'aggiudicazione. Il ricorso, inoltre, sarebbe stato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'avvenuta stipula del contratto di appalto, nonché infondato nel merito, non sussistendo un obbligo di verificare la congruità dell'offerta dell'originaria aggiudicataria.

Il Collegio accoglie il ricorso, affermando la sussistenza di un obbligo di riesame in capo alla stazione appaltante.

Secondo il TAR, i principi recentemente affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2017 inducono ad una riflessione circa la possibilità di ritenere doveroso il riesame, quanto meno come fase prodromica all'esercizio del potere di autotutela, fermi restando i margini di discrezionalità di quest'ultimo.

Nel caso in esame, risulterebbe del tutto contraddittorio che la stazione appaltante confermi l'aggiudicazione senza alcuna valutazione circa la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta, a fronte della cessata vigenza delle agevolazioni contributive.

In conclusione. Il Collegio afferma che, in presenza di circostanze sopravvenute, tali da rendere plausibile o, comunque, possibile, una riscontrata anomalia dell'offerta, sussiste un vero e proprio obbligo in capo alla stazione appaltante di riesaminare l'offerta medesima, al fine di confermare o meno l'aggiudicazione.

Osserva poi che la nota di AdR del 26 settembre 2017 non fornisce alcun riscontro in merito alla verifica concernente la sussistenza o meno di fattori sopraggiunti di anomali dell'offerta, sicché il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente obbligo della stazione appaltante di dare motivato riscontro alla richiesta della società ricorrente, indipendentemente dalla risposta positiva o negativa che verrà fornita in esito al riesame.

La sentenza in commento si segnala anche per profili relativi a Fasi delle procedure di affidamento, clicca qui per scoprire di più.

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