Il trasferimento immobiliare che adempie all’accordo di separazione beneficia dell’esenzione da qualsiasi imposta
06 Febbraio 2018
Il notaio rogante un atto di compravendita con cui l'ex marito aveva acquistato un immobile, riservandone l'usufrutto all'ex moglie e la nuda proprietà ai figli, ha proposto appello alla CTP Lazio ritenendo che la CTR nella sentenza impugnata avesse interpretato erroneamente l'art. 19 l. n. 74/1987 norma che, secondo la giurisprudenza di legittimità, prevede che qualunque pattuizione, anche relativa al trasferimento di diritti reali immobiliari, che venga prevista in adempimento di un accordo di separazione o divorzio, beneficia dell'esenzione da qualsiasi imposta.
L'art. 19, l. n. 74/1987, nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 154/1999) comporta che si debba riconoscere il «carattere di negoziazione globale» a tutti gli accordi di separazione che, anche tramite trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo stabile la crisi coniugale destinata a concludersi con un divorzio «non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge» (Cass. n. 2111/2016). Nel caso di specie, secondo la CTP, l'operazione immobiliare concerneva l'adempimento concreto di obblighi contenuti nel provvedimento di omologa della separazione dei coniugi.
A parere del Collegio, inoltre, non rileva il fatto che i venditori nella compravendita fossero persone estranee al nucleo familiare in quanto le altre parti del contratto erano i coniugi e i loro figli ed era espressamente previsto tra le condizioni della separazione consensuale l'obbligo per il marito di acquistare, a propria cura e spese, un appartamento adatto alle necessità della moglie e dei figli minori. Oltretutto «la disposizione di legge e la stessa giurisprudenza fanno riferimento genericamente a trasferimenti mobiliari e immobiliari senza specificare che tali trasferimenti debbano riguardare beni già di proprietà di uno o di entrambi i coniugi». La Commissione, pertanto, accoglie l'appello. |