Mae nei confronti di minore. Non esecuzione obbligatoria solo se non è raggiunta l’età minima per la responsabilità penale
07 Febbraio 2018
Decidendo in tema di mandato d'arresto europeo, la Corte di Giustizia Ue, Grande Sezione, con sentenza del 23 gennaio 2018 (in un procedimento relativo all'esecuzione di un Mae nei confronti del minore D.P.), ha dichiarato che: L'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584/Gai del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/Gai del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve rifiutare unicamente la consegna dei minori oggetto di un mandato d'arresto europeo che, secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, non abbiano raggiunto l'età richiesta per essere considerati penalmente responsabili dei fatti all'origine del mandato emesso nei loro confronti. L'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, per decidere sulla consegna di un minore oggetto di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve soltanto verificare se l'interessato abbia raggiunto l'età minima per essere considerato penalmente responsabile, nello Stato membro di esecuzione, dei fatti all'origine di tale mandato, senza dover tenere conto di eventuali condizioni supplementari, relative a una valutazione personalizzata, alle quali il diritto di tale Stato membro subordina in concreto l'esercizio dell'azione penale o la condanna nei confronti di un minore per tali fatti. |