La legittima costituzione di RTI composti da soggetti già singolarmente prequalificati

07 Febbraio 2018

L'art. 48 d.lgs. n.50 del 2016 non pone un espresso divieto assoluto di costituzione delle cd. ATI sovrabbondanti, dovendosi invece sempre verificare la ricorrenza in concreto di un'indebita, sproporzionata e irragionevole compressione della concorrenza nella specifica gara.

Il caso. La ricorrente partecipava ad una procedura di gara ristretta e, superata la fase di prequalifica, veniva invitata dalla stazione appaltante a presentare l'offerta. A seguito dell'accesso ai verbali della documentazione di gara, l'operatore, rilevando una pretesa carenza dei requisiti in capo ad un RTI costituito in sede di presentazione dell'offerta tra due imprese prequalificate, impugnava la sua ammissione in gara, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione dell'art. 48 d.lgs. n.50 del 2016. Più specificamente, secondo la prospettazione della ricorrente la norma in parola permetterebbe al concorrente ammesso di presentare domanda in proprio, ovvero nella qualità esclusivamente di mandataria, ma non già di mandante. Il raggruppamento costituito tra le ditte - entrambe invitate quali operatori economici individuali - sarebbe quindi stato composto in difformità alle prescrizioni suddette, integrando un'ipotesi di RTI sovrabbondante, idoneo a falsare la concorrenza.

La questione. Il Tar ha rigettato il motivo di gravame ritenendo che, in assenza di previsioni della lex specialis di gara che vietino la possibilità per gli operatori, già prequalificati ed invitati individualmente, di riunirsi successivamente in raggruppamento per la presentazione dell'offerta, non è preclusa, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016 la costituzione delle cd. ATI sovrabbondanti. Secondo il giudice, affinché sussista un simile divieto deve verificarsi la ricorrenza in concreto di un'indebita, sproporzionata e irragionevole compressione della concorrenza nella specifica gara, che, nella specie, non è stata ravvisata non essendovi alcuna evidenza che il lamentato sovradimensionamento, non vietato né dall'ordinamento né dalla lex specialis, sia stato determinato solo da finalità di restrizione della concorrenza.

Inoltre, si è rilevato che la circostanza che la norma si riferisca letteralmente solo alla facoltà che l'operatore economico concorra quale “mandatario di operatori riuniti”, e non come “mandante”, si giustifica con la considerazione che la possibilità di presentare l'offerta spetta di regola unicamente alla mandataria del gruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e del mandante (art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50 del 2016).

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