Competenza internazionale per violazione della privacy e dei diritti della personalità
08 Febbraio 2018
Massima
L'art. 7, punto 2, del regolamento UE n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso un cui una persona giuridica lamenti che con la pubblicazione su Internet di informazioni che la riguardano, siano stati violati i suoi diritti della personalità, può adire con riferimento alla totalità del danno subito, alla richiesta di rettifica delle informazioni e rimozione dei commenti, i giudici dello Stato membro in cui si trova il suo centro di interessi, tenendo a mente che il centro di interessi di una persona giuridica si trova nello Stato membro in cui essa esercita le sue principali attività professionali. Il caso
Una società di diritto estone, la Bolagsupplysningen, e la signora I. in data 29 settembre 2015 convenivano in giudizio avanti al Tribunale di primo grado di Harju (Estonia) la società di diritto svedese Svenk Hadel sostenendo che quest'ultima avesse pubblicato sul proprio sito Internet delle informazioni che avevano leso la reputazione delle ricorrenti, chiedendo così al Tribunale adito di ordinare alla resistente di rettificare i dati inesatti e di rimuovere i commenti diffamatori in esso rilasciati da diversi utenti, chiedendo altresì per la società estone il risarcimento del danno per un importo complessivo di Euro 56.634,99 e per la danneggiata. il risarcimento del danno morale nella misura determinata dal Giudice. Nello specifico le ricorrenti sostenevano che la Svenk Hadel, quale associazione dei datori di lavoro svedesi, avesse inserito la società estone in una lista nera, attribuendo alla stessa la responsabilità per pratiche commerciali fraudolente. Il Tribunale di primo grado estone, con sua ordinanza del 1 ottobre 2015 respingeva il ricorso, dichiarando che non vi era prova che il danno lamentato si fosse verificato in Estonia, non potendosi applicare l'art. 7, punto 2, Reg. UE n. 1215/2012 in quanto le informazioni e i commenti erano redatti in lingua svedese e il fatto che il sito Internet fosse accessibile anche in Estonia non era sufficiente ad attribuire la competenza al Tribunale estone. Pertanto, le ricorrenti impugnavano la predetta ordinanza avanti alla Corte d'appello di Tallinn (Estonia), che in data 1 novembre 2015 respingeva il ricorso confermando la decisione del Tribunale di primo grado. La ricorrente impugnava la decisione di secondo grado avanti alla Corte Suprema estone, sostenendo la competenza del Tribunale estone a conoscere della controversia in quanto il suo centro di interessi si trovava in Estonia. La Corte Suprema ha separato le domande della società estone da quelle della danneggiata, rinviando la domanda di quest'ultima al Tribunale di primo grado ritenendo quest'ultimo competente a decidere sulla questione. Per quanto riguarda la domanda proposta dalla Bolagsupplysningen, la Corte Suprema estone ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte di Giustizia dell'UE, le seguenti questioni pregiudiziali: 1) se l'art. 7, punto 2, debba essere interpretato nel senso che una persona i cui diritti risultino violati dalla pubblicazione su Internet di indicazioni errate sul proprio conto e dall'omessa rimozione di commenti che la riguardino possa agire dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet con riferimento al danno avvenuto in detto Stato membro, al fine di ottenere la rettifica delle indicazioni errate nonché la rimozione dei commenti lesivi dei propri diritti; 2) se l'art. 7, punto 2, debba essere interpretato nel senso che una persona giuridica i cui diritti risultino violati dalla pubblicazione su Internet di indicazioni errate sul proprio conto e dall'omessa rimozione di commenti che la riguardino, possa far valere il diritto alla rettifica delle indicazioni, all'obbligo di rimozione dei commenti e al risarcimento dell'intero danno materiale subito per effetto della pubblicazione delle indicazioni errate in Internet, dinanzi ai giudici dello Stato in cui si trovi il centro dei propri interessi; 3) e in caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l'art. 7, punto 2, debba essere interpretato nel senso che si debba ritenere che il centro degli interessi di una persona giuridica e quindi il luogo in cui si sia concretizzato il danno a suo carico si trovi nello Stato membro in cui essa abbia sede ovvero nell'accertamento del centro degli interessi della persona giuridica e, quindi, del luogo in cui sia insorto il danno a proprio carico occorra tener conto del complesso delle circostanze della specie, ad esempio della sede e degli stabilimenti della persona giuridica, della sede dei suoi clienti e delle modalità di conclusione delle sue operazioni. La questione
La questione giuridica sottesa alla sentenza in esame riguarda l'interpretazione dell'art. 7, punto 2, Reg. UE n. 1215/2012, relativo alla competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi in caso di lesione di un diritto della personalità a mezzo Internet e alla corrispondente domanda di rettifica dei dati inesatti, di rimozione dei commenti e di risarcimento del danno, con particolare riferimento alle persone giuridiche. Le soluzioni giuridiche
La Corte di Giustizia UE, chiamata a decidere su tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 7, punto 2, Reg. UE n. 1215/2012, ha stabilito i criteri per individuare il giudice competente in caso di violazione di un diritto della personalità a mezzo Internet sia in relazione alla persona fisica che in relazione alla persona giuridica, fornendo altresì un'importante precisazione in merito alla competenza a decidere sulla totalità del danno causato. L'art. 7, punto 2, Reg. UE n. 1215/2012 è una norma di carattere speciale che, in deroga alla regola generale sulla competenza del domicilio del convenuto di cui all'art. 4 Reg. UE n. 1215/2012, fissa la competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi anche avanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. La Corte di Giustizia UE relativamente alla seconda e terza questione pregiudiziale, formulate dalla Suprema Corte estone, ha precisato che per interpretare l'art. 7, punto 2, Reg. UE n. 1215/2012 è necessario prendere in considerazione il considerando (16) di detto regolamento, secondo cui, nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, al fine garantire la certezza del diritto ed evitare che il convenuto sia citato avanti ad un'autorità non prevedibile, appare opportuno che venga previsto un foro alternativo al foro del domicilio del convenuto, basato su uno stretto criterio di collegamento tra l'autorità giurisdizionale e la controversia. In merito al «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» la Corte, richiamando il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, precisa che debba riferirsi sia al luogo in cui è avvenuto il fatto generatore del danno sia al luogo in cui il danno si è concretizzato. Considerando che, in relazione alla violazione dei diritti della personalità, tra cui la diffamazione a mezzo Internet, la persona interessata patisce maggiormente il danno nel proprio centro interessi, la Corte giunge ad affermare che il criterio del centro di interessi della vittima corrisponde al luogo in cui il danno si è concretizzato ai sensi dell'art. 7, punto 2, Reg. UE n. 1215/2012. Ma non solo. Poiché la possibilità per una persona di agire avanti al Giudice dello Stato membro in cui si trovi il proprio centro di interessi per chiedere il risarcimento della totalità del danno subito è giustificata dall'interesse di una buona amministrazione della giustizia e non per tutelare l'attore di per sé, non ha alcuna rilevanza se si tratti di persona fisica o di persona giuridica. In ogni caso il centro di interessi di una persona giuridica corrisponde al luogo in cui la sua reputazione commerciale è rilevante e quindi dove esercita la parte essenziale della propria attività economica. Sulla base di tali osservazioni, la Corte ha infine osservato che se la persona giuridica esercita la maggior parte delle proprie attività in uno Stato membro diverso da quello in cui abbia la sede legale, si deve presumere che la lesione della sua reputazione commerciale abbia più rilevanza in tale Stato membro e pertanto i giudici del predetto Stato si troverebbero nella posizione migliore per valutare l'eventuale esistenza e portata del danno lamentato. In particolare nel caso in esame tale osservazione assume maggior rilevanza, se si considera che il danno lamentato è stato asseritamente originato dalla pubblicazione di dati e commenti diffamatori su un sito Internet gestito nel medesimo Stato membro (la Svezia) in cui la ricorrente estone esercita la maggior parte delle proprie attività, e che si tratta di dati e commenti in lingua svedese, destinati ad essere compresi dalle persone residenti in Svezia. Alla luce di dette considerazioni, la Corte di Giustizia ha risposto alla seconda e terza questione pregiudiziale nel seguente modo: «l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi. Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l'autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest'altro Stato membro». In ordine alla prima questione pregiudiziale, la Corte ha stabilito che, in contrasto con quanto precedentemente statuito, in ragione dell'ubiquità e della diffusione delle informazioni immesse in Internet, una domanda diretta alla rettifica dei dati inesatti e alla rimozione dei commenti è indivisibile e può essere proposta solo avanti al Giudice competente a conoscere della totalità della domanda di risarcimento del danno. Per tali ragioni, alla prima questione pregiudiziale la Corte ha risposto negativamente, sostenendo che: «l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet». Osservazioni
Un così elevato sviluppo di Internet e delle nuove tecnologie ha determinato un vero e proprio trasferimento in rete di moltissimi aspetti della vita sociale, economica e personale di un individuo. In tale contesto le informazioni presenti in Internet assumono quel carattere di ubiquità per cui è possibile accedere alle medesime da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Per tali ragioni, vista l'impossibilità di individuare un punto di riferimento geografico ben preciso in cui l'informazione è accessibile e possa svolgere un qualche effetto o arrecare un danno, assume un'elevata importanza la questione volta a stabilire quale autorità giurisdizionale sia competente a decidere in caso venga proposta una domanda relativa alla lesione di un diritto della personalità attraverso Internet. In tal senso, nella pronuncia in esame, la Corte UE, ha fornito un'interpretazione dell'art. 7, punto 2, Reg. UE n. 1215/2012, volta a garantire che all'interno dell'Unione Europea sia possibile individuare, in modo univoco, il Giudice competente a decidere su una domanda contro un'asserita violazione di un diritto della personalità in Internet e il relativo danno nella sua totalità, stabilendo che nel caso in cui una persona lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, siano stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro, nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet, ma tale domanda deve essere proposta avanti ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il suo centro di interessi. |