L'inammissibilità della querela di falso incidentale in sede cautelare

Pasqualina Farina
08 Febbraio 2018

Il giudice di Latina si è riservato sull'ammissibilità della querela di falso incidentale in sede cautelare.
Massima

La querela di falso incidentale è inammissibile in sede cautelare, in quanto l'accertamento incidenter tantum derivante dalla proposizione della querela implica un'attività cognitiva piena, incompatibile con la struttura del procedimento cautelare.

Il caso

Nel corso di un procedimento cautelare, il resistente propone querela di falso avverso alcuni documenti prodotti dal ricorrente. Nel caso di specie, la particolare impugnazione di falso è imposta dall'art. 2702 c.c.: la sottoscrizione delle scritture prodotte è, difatti, riconosciuta dal resistente che però afferma l'abusivo riempimento del foglio da parte del ricorrente.

La questione

Il giudice monocratico del tribunale di Latina, dopo aver concesso alle parti un congruo termine per eventuali note, si è riservato sulla ammissibilità della speciale impugnazione di cui all'art. 221 c.p.c. in sede cautelare.

Le soluzioni giuridiche

Con il provvedimento in commento, il giudice di Latina ha escluso l'ammissibilità della querela di falso incidentale in sede cautelare, in quanto l'accertamento incidenter tantum derivante dalla proposizione della querela implica un'attività cognitiva piena, incompatibile con la particolare struttura del procedimento cautelare.

Per queste ragioni il giudice ha rigettato l'istanza di proposizione della querela di falso e ordinato al ricorrente di depositare gli originali delle scritture, indicate nel ricorso e recanti la firma di parte resistente.

Il giudice ha rigettato l'istanza, affermando che la decisione sulla querela di falso si colloca necessariamente nell'alveo dei giudizi a cognizione piena; essa, pertanto, risulta incompatibile con la struttura deformalizzata, agile e sommaria del rito cautelare.

La decisione - che si allinea ai precedenti elaborati dalla giurisprudenza di merito (Trib. Genova, 28 dicembre 1994, in Giust. civ., 1996, 547; Trib. Milano, 24 aprile 2002, in Giur. it., 2002, 2101; Trib. Castrovillari, 29 ottobre 2007, in Giur. it., 2008, 1469; Trib. Nola, 17 settembre 2009) - sembra corretta e va senz'altro condivisa.

Osservazioni

Il medesimo principio è stato sostenuto anche in dottrina che, dal proprio canto, ha richiamato due diversi ordini di ragioni.

La prima, meramente formale, si fonda sulla circostanza che i sostantivi “causa” e “giudizio”, presenti nella formulazione dell'art. 221 c.p.c., sono usati dal legislatore come sinonimi di causa (o giudizio) di merito.

La seconda, di tipo sistematico, è volta ad evidenziare come sarebbe illogico configurare - nella fase cautelare e, quindi, urgente della controversia - la sospensione per pregiudizialità, fino alla decisione sul falso.

Nulla quaestio sulla circostanza che la querela di falso può comunque essere proposta, con autonomo atto di citazione, nonostante la pendenza del procedimento cautelare, senza che la proposizione dell'impugnazione del documento ex artt. 221 ss. c.p.c. interferisca con la decisione del giudice della cautela. Quest'ultimo conserva, difatti, il potere di fondare la propria decisione sul documento impugnato, dopo averne accertato incidentalmente e sommariamente la falsità ovvero l'autenticità così come consentito dall'art. 669-sexies c.p.c.. A ben guardare, la cognizione sommaria è fondata, proprio in forza di tale norma, sull'assenza di predeterminazione legale delle forme.

Del resto, a ritenere diversamente, si finirebbe per violare il principio di effettività della tutela giurisdizionale, in quanto lo strumento della querela (o del disconoscimento della scrittura privata) potrebbe risultare un facile escamotage per precludere - di fatto - l'accesso alla tutela cautelare.

In definitiva, anche se la querela di falso è incompatibile con la struttura del procedimento cautelare, si deve ritenere che il giudice cautelare conservi il potere di valutare incidenter tantum la verosimiglianza della pretesa azionata, avvalendosi nel modo più opportuno degli atti di istruzione necessari.

Guida all'approfondimento
  • F. Auletta, Querela di falso e giudizio cautelare, nota a Trib. Genova, 28 dicembre 1994, in Giust. civ., 1996, I, 550 ss.;
  • A. Carratta, Profili sistematici della tutela cautelare, in I procedimenti cautelari, a cura di A. Carratta, Torino 2013, 188;
  • S. Recchioni, Diritto processuale cautelare, Torino 2015, 535;
  • A. Schermi, Abusivo riempimento di foglio firmato in bianco e querela di falso, nota a Cass. Sez. Un., 13 ottobre 1980, in Giust. civ., 1981, I, 2713 ss..
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