Il termine entro il quale deve essere proposto il ricorso avverso l’aggiudicazione e gli eventuali motivi aggiunti

Diego Campugiani
08 Febbraio 2018

Quando l'interessato abbia avuto comunicazione dell'aggiudicazione ad altra impresa, è affidato alla sua diligenza l'onere di attivarsi tempestivamente, cioè nel termine di dieci giorni dell'art. 79, comma 5 quater, del d.lgs. n. 163 del 2006 per conoscere tutte le ulteriori circostanze poste a fondamento del medesimo, che ritenga necessarie allo scopo di esercitare compiutamente il proprio diritto di impugnazione e difesa (cfr. Cons. Stato, V, 10 febbraio 2015, n. 684).

Il caso. Consiglio di Stato si è pronunciato sulla tardività di motivi aggiunti proposti in primo grado oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e comunque oltre questo termine incrementato degli ulteriori dieci giorni fissati dall'art. 79, comma 5-quater, per esercitare la particolare forma di accesso agli atti ivi disciplinata, sebbene fosse stato già stato proposto ricorso nei termini decadenziali. La sentenza del TAR è stata confermata rilevando che l'ulteriore doglianza era stata formulata sulla base di documentazione conseguita in seguito ad una domanda di accesso presentata diciassette giorni dopo la comunicazione di aggiudicazione, ossia senza avvalersi della procedura di accesso accelerata di cui all'art.79 comma 5-ter. La norma, prevede che, ove la domanda di accesso sia stata formulata per tempo, la visione e l'estrazione di copia della documentazione debba essere accordata entro dieci giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione ex art. 79 comma 5. Il Consiglio di Stato, pertanto, ha ritenuto di condividere quell'orientamento giurisprudenziale, già richiamato nella sentenza di primo grado, secondo il quale è dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione che decorre il termine di trenta giorni per l'impugnazione del provvedimento e la contestazione dei vizi dallo stesso desumibili, mentre, per ciò che riguarda i vizi desumibili dagli atti endoprocedimentali il predetto termine può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall'esclusione possa avere piena conoscenza del contenuto dell'atto e dei relativi profili di illegittimità, laddove però questi non fossero oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione e – comunque – entro il limite dei dieci giorni che il richiamato comma 5-quater fissa per esperire la particolare forma di accesso - semplificato ed accelerato - ivi disciplinata (Cons. St., Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 896, Cons. Stato, V, 6 maggio 2015, n. 2274), ovviamente sempre che l'amministrazione ottemperi tempestivamente all'istanza di accesso.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato che, affinché insorga in capo al destinatario della comunicazione l'onere di attivarsi, sia sufficiente che la comunicazione sia accompagnata dal provvedimento di aggiudicazione e dalla relativa motivazione contenente gli elementi essenziali di cui al comma 2, lett. c), dell'art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006; in tale ultima eventualità, l'impresa non aggiudicataria acquisisce piena conoscenza dell'esito sfavorevole della gara, da cui deriva l'onere di attivarsi tempestivamente, cioè nel termine di dieci giorni dell'art. 79, comma 5-quater, per conoscere tutte le ulteriori circostanze poste a fondamento del medesimo che ritenga necessarie allo scopo di esercitare compiutamente il proprio diritto di impugnazione e difesa (cfr. Cons. St., V, 10 febbraio 2015, n. 684). Ove, invece, attenda oltre dieci giorni per presentare domanda di accesso alla documentazione, dal giorno in cui ne avrà visione non potrà far decorrere ulteriori trenta giorni per formulare le nuove doglianze da essa evincibili.

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