Anche il padre ha diritto al risarcimento da errata diagnosi e nascita indesiderata

Redazione Scientifica
12 Febbraio 2018

In tema di responsabilità medica per erronea diagnosi e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle struttura sanitaria all'obbligazione contrattuale spetta non solo alla madre, ma anche al padre, in quanto soggetto protetto dagli effetti negativi delle condotta del medico.

Il caso.

Il Tribunale di Alessandria rigetta la domanda di un uomo volta ad ottenere, nei confronti di un Azienda Ospedaliera, il risarcimento dei danni patiti a causa dell'erronea esecuzione di un intervento di raschiamento uterino, cui si era sottoposta la moglie al fine di interrompere la gestazione. La gravidanza si era quindi regolarmente conclusa con la nascita di una bambina, nascita dunque indesiderata perchè avvenuta contro la volontà dei genitori. Il Tribunale, con sentenza confermata anche dalla Corte d'Appello, non aveva ritenuto espressamente dimostrata la sicura volontà di abortire dei genitori.

Avverso la decisione di merito ricorre per cassazione il soccombente deducendo la sostanziale apparenza della motivazione dei Giudici di merito: la sentenza impugnata mancava «del tutto di argomentazioni logicamente comprensibili e giuridicamente idonee a sostenere la reiezione delle relative istanze», oltre a non essere state rispettate le norme per la ripartizione degli oneri probatori.

Motivazione illogica e apparente.

La Suprema Corte accoglie i motivi di ricorso. In particolare, in applicazione dei consolidati principi in relazione alla necessaria motivazione, cui sono obbligati i giudici, ha rilevato che la domanda attorea è stata respinta senza alcuna plausibile motivazione. I Giudici di prime cure si sono infatti limitati a dedurre l'insufficienza di prove ed ad affermare, illogicamente, che la nascita della figlia fosse una riprova del fatto che la madre non avesse intenzione di fare ricorso ad una interruzione volontaria di gravidanza. Avrebbero invece dovuto osservare il seguente principio di diritto: «

ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza – che, in quanto tale, configura l'ipotesi di cui all'art. 360, n. 4 c.p.c. – allorquando il giudice di merito indichi elementi da cui ha trattato il proprio convincimento senza una benché minima, approfondita disamina logica e giuridica, ovvero quando li illustri attraverso espressioni tautologiche che rendono impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, anche in relazione al corretto assolvimento degli oneri probatori rispetto ai quali la reiezione delleistanze istruttorie deve essere fondata su argomentazioni sintetiche ma esaustive

».

Diritto al risarcimento del padre.

La Cassazione poi, pronunciandosi sul caso di specie, afferma il seguente principio di diritto in tema di responsabilità medica per errata diagnosi sul feto e conseguente nascita indesiderata, disponendo che «

il risarcimento dei danni che costituiscono immediata e diretta conseguenza dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi delle condotta del medico ed alla responsabilità della struttura in cui egli opera, non può ritersi estraneo il padre, il quale deve perciò, considerarsi tra i soggetti protetti e , quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra i quali deve ricomprendersi il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli».

La Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai suddetti principi di diritto.

*Fonte: www.ridare.it.

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