Il Tar Lombardia sulle operazioni di partenariato pubblico privato
12 Febbraio 2018
Il tratto distintivo di tutte le operazioni di partenariato pubblico privato (ivi comprese la finanza di progetto e le concessioni di servizi) è costituito dal trasferimento del rischio in capo all'operatore economico, sotto il triplice profilo del rischio di costruzione, del rischio di disponibilità e del rischio di domanda dei servizi resi (la nozione di queste tre figure di rischio si trova nell'art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, rispettivamente alle lettere aaa, bbb e ccc). Laddove manchi la traslazione del rischio, l'operazione dev'essere qualificata appalto di servizi. E pertanto legittimo il provvedimento di annullamento in via di autotutela di un procedimento originariamente (erroneamente) qualificato come di finanza di progetto, laddove sia riscontrata l'assenza di detto tratto saliente. |