Le nuove misure di protezione dei testimoni di giustiziaFonte: L. 11 gennaio 2018 n. 6
12 Febbraio 2018
È stata pubblicata sulla G.U. 6 febbraio 2018, n. 30 la legge 11 gennaio 2018, n. 6 intitolata Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, che entrerà in vigore il 21 febbraio 2018. Le speciali misure di protezione, contemplate agli artt. 6 e 7, che il testo introduce sono quelle del sostegno economico e del reinserimento sociale e lavorativo. In particolare,
Le misure di protezione si applicano sia ai testimoni di giustizia che agli altri protetti, ossia «ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia» (art. 1). Secondo l'art. 2 «è testimone di giustizia colui che: a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio; b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone; c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. (non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi); d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione, né è sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale; e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni. |