Incompatibile il ruolo di RUP con quello di presidente della Commissione giudicatrice

12 Febbraio 2018

L'incompatibilità prevista dall'art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, la cui ratio si rinviene nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa, non consente al RUP di rivestire il ruolo di componente della Commissione giudicatrice, nemmeno quale presidente.

Il caso. L'impresa seconda classificata di una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada, impugnava il provvedimento di aggiudicazione, censurando, tra l'altro, la violazione degli artt. 77 e 78 d.lgs. n. 50 del 2016, oltre che dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost. In particolare, sosteneva la ricorrente, il presidente della Commissione giudicatrice aveva rivestito anche il ruolo di RUP, in aperto contrasto con il principio sancito dall'art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016.

La composizione della Commissione giudicatrice. Il Collegio ha premesso che l'art. 77, comma 4 del Codice, applicabile alla gara in questione nella sua formulazione originaria, include nel divieto, a differenza del previgente art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, anche la figura del presidente della Commissione. Pertanto, proprio la innovativa formulazione della disposizione, implica che il RUP non possa essere componente della Commissione giudicatrice nemmeno quale presidente, dovendosi conseguentemente ritenere superata la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del soppresso codice degli appalti.

La decisione sottolinea che l'incompatibilità in esame è diretta espressione del generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa, giacché essa mira a preservare la fase della valutazione tecnica delle offerte, da interpretazioni soggettive da parte di chi, in ragione del proprio ufficio, ha congegnato e formalizzato le regole della lex specialis che governano una determinata procedura concorsuale.

In quanto espressione di un principio generale, l'efficacia della disposizione appena richiamata non è subordinata all'istituzione dell'Albo previsto al comma 3 del medesimo art. 77 del Codice, allo stato non ancora completata.

Peraltro, continua il Collegio, la modifica dell'art. 77, comma 4, operata dal d.lgs. n. 56 del 2017, non applicabile ratione temporis, conferma la portata generale del principio di incompatibilità sopra esposto, consentendo di derogarvi solo nell'ipotesi in cui, per le specifiche caratteristiche della singola procedura, sia ammissibile “la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara”.

In conclusione. Il TAR, in ragione di quanto considerato, annulla tutti gli atti impugnati, rilevando che, in ogni caso, nemmeno la peculiare natura di “ente locale” della stazione appaltante potrebbe legittimare, in forza dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, la compatibilità tra la qualità di RUP e presidente della Commissione.