Escluso il soccorso istruttorio per la mancata o “incompleta e fluttuante” indicazione degli oneri per la sicurezza cc.dd. aziendali
08 Febbraio 2018
Con la sentenza 7 febbraio 2018, n. 815, in continuità con quanto già lucidamente tratteggiato dall'Adunanza Plenaria del 27 luglio 2016, n. 19, il Consiglio di Stato ha nuovamente chiarito che - per le gare indette all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016 - non vi sono più i presupposti per ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata o “incerta e fluttuante” indicazione degli oneri di cui all'articolo 95, comma 10, atteso che il nuovo Codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale assoluto obbligo. A riguardo, il Supremo Consesso ha, altresì, precisato definitivamente che il nuovo Codice non ammette comunque, in via generale, che il soccorso istruttorio possa essere utilizzato nel caso di incompletezze e irregolarità relative all'offerta economica. Ciò, in quanto il rimedio del soccorso istruttorio – istituto che come noto, corrisponde al rilievo non determinante di violazioni meramente formali – non può in alcun modo contrastare il generale principio della par condicio concorrenziale, consentendo in pratica a un concorrente (cui è riferita l'omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica. Pertanto, una volta accertato che tale obbligo di indicazione è stato chiaramente sancito dalla legge, la sua violazione determina conseguenze escludenti, a prescindere dal fatto che l'esclusione non sia stata testualmente enunciata dagli articoli 83 e 95 del Codice. Ed invero, “l'inadeguata indicazione” degli oneri per la sicurezza cc.dd. “interni o aziendali” non lede solo interessi di ordine dichiarativo o documentale, ma si pone ex se, in contrasto con i doveri di salvaguardia dei diritti cui presiedono le previsioni di legge, che impongono di approntare misure e risorse congrue per preservare la loro sicurezza e la loro salute. |