Escluso il soccorso istruttorio per la mancata o “incompleta e fluttuante” indicazione degli oneri per la sicurezza cc.dd. aziendali

Redazione Scientifica
08 Febbraio 2018

In continuità con quanto già lucidamente tratteggiato dall'Adunanza Plenaria del 27 luglio 2016, n. 19, il Consiglio di Stato ha nuovamente chiarito che...

Con la sentenza 7 febbraio 2018, n. 815, in continuità con quanto già lucidamente tratteggiato dall'Adunanza Plenaria del 27 luglio 2016, n. 19, il Consiglio di Stato ha nuovamente chiarito che - per le gare indette all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016 - non vi sono più i presupposti per ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata o “incerta e fluttuante” indicazione degli oneri di cui all'articolo 95, comma 10, atteso che il nuovo Codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale assoluto obbligo.

A riguardo, il Supremo Consesso ha, altresì, precisato definitivamente che il nuovo Codice non ammette comunque, in via generale, che il soccorso istruttorio possa essere utilizzato nel caso di incompletezze e irregolarità relative all'offerta economica.

Ciò, in quanto il rimedio del soccorso istruttorio – istituto che come noto, corrisponde al rilievo non determinante di violazioni meramente formali – non può in alcun modo contrastare il generale principio della par condicio concorrenziale, consentendo in pratica a un concorrente (cui è riferita l'omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica.

Pertanto, una volta accertato che tale obbligo di indicazione è stato chiaramente sancito dalla legge, la sua violazione determina conseguenze escludenti, a prescindere dal fatto che l'esclusione non sia stata testualmente enunciata dagli articoli 83 e 95 del Codice.

Ed invero, “l'inadeguata indicazione” degli oneri per la sicurezza cc.dd. “interni o aziendali” non lede solo interessi di ordine dichiarativo o documentale, ma si pone ex se, in contrasto con i doveri di salvaguardia dei diritti cui presiedono le previsioni di legge, che impongono di approntare misure e risorse congrue per preservare la loro sicurezza e la loro salute.

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