Disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. Le novità della legge 4/2018Fonte: L. 11 gennaio 2018 n. 4
08 Febbraio 2018
Abstract
Maggiori tutele per gli orfani, ergastolo per chi uccide coniuge o convivente, patrocinio a spese dello Stato, sequestro conservativo, stanziamento di un fondo di solidarietà, possibilità di modificare il proprio cognome sono queste alcune delle novità introdotte dalla l. 11 gennaio 2018, n. 4 (pubblicata in Gazzetta ufficiale del 1° febbraio 2018, n. 26) per la tutela degli orfani a seguito di un crimine domestico. La legge 15 ottobre 2012 n. 119
La violenza contro le donne, quale species della violenza di genere è un fenomeno esistito da sempre ma che solo negli ultimi anni, a seguito del suo aggravarsi, è stato oggetto di peculiare attenzione, anche legislativa. Invero, secondo gli ultimi dati Istat ogni anno in Italia vengono uccise 120 donne: una vittima ogni 3 giorni. Dal 2006 al 2016 sono state uccise 1740 donne di cui 1251 (il 71,9%) in famiglia, 846 (il 67,6%) all'interno della coppia e 224 (il 26,5%) per mano di un ex compagno, fidanzato o marito. Le mura domestiche che dovrebbero costituire – secondo quanto auspicato dai Costituenti all'art. 2 della Carta costituzionale – luogo di autorealizzazione dell'individuo, talvolta luogo di compressione di diritti irrinunciabili, rectius inviolabili, quali quello della salute, dell'incolumità personale, dell'onore e così via. A tal fine, il nostro Legislatore ha adottato il 17 agosto 2013, il d. l. 93 convertito con modifiche nella l. 119 del 2013, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, con cui è stata data attuazione a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, c.d. Convenzione di Istanbul. La Convenzione, sottoscritta ad Istanbul dai membri del Consiglio d'Europa il 15 maggio 2011 a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione, e ratificata dall'Italia con la l. 77/ 2013, dichiara, fra l'altro, che «[…] con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare non una questione di emergenz, ma una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere […]». Essa rappresenta oggi l'unico strumento normativo giuridicamente vincolante di cui gode l'Europa su questo terreno e riposa essenzialmente su quattro pilastri:
Secondo quanto disposto dall'art. 45 della suddetta Convenzione, l'Europa chiede agli Stati membri «l'imposizione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive» per i delitti di violenza di genere: quindi, in primis, efficaci misure prevenzionali e, in secundis, la punizione degli autori e la tutela delle vittime. Nonostante, l'emanazione della menzionata l. 77/ 2013 e di ulteriori, successivi, provvedimenti il nostro ordinamento non pare aver raggiunto, in toto, gli obbiettivi indicati dalla Convenzione di Istanbul. Crimini domestici e orfani: due facce della stessa medaglia
Il fenomeno della violenza contro le donne che molto spesso, sfocia nel più grave reato di femminicidio costituisce una violenza preoccupante, le cui vittime non sono solo le donne (quali vittime principali) ma anche i bambini – ragazzi (quali vittime secondarie). Bambini o ragazzi che molto spesso, oltre ad essere vittime della c.d. violenza assistita, in quanto costretti a essere testimoni della violenza perpetrata ai danni della madre, sono orfani a fronte dell'uccisione delle loro mamme da parte del padre o di altro uomo (o viceversa). L'altra faccia della medaglia che si lega indissolubilmente ai crimini domestici è, dunque, quella di questi “orfani speciali”, per la cui tutela è stato approvata, di recente, la legge 4 del 2018. Il contenuto della legge 4 del 2018
In data 21 dicembre 2017, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n. 2719, nella versione già approvata, all'unanimità, dalla Camera dei deputati il 1 marzo 2017, n. 3772 recante Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici: trattasi del testo contenuto nella l. 11 gennaio 2018, n. 4. Con la sua approvazione lo Stato ha adempiuto, tra l'altro, agli obblighi derivanti dalla l. 1 ottobre 2012, n. 172 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, c.d. Convenzione di Lanzarote. La Convenzione prescrive, fra l'altro, l'obbligo di prevedere il risarcimento delle vittime, la necessità di incrementare delle azioni di protezione e supporto dei bambini testimoni di violenze e l' introduzione nella normativa penale le circostanze aggravanti. In conformità la l. 4 del 2018, introduce delle significative novità sia sul piano penale, sia su quello civile e garantisce delle tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti vittime di un omicidio commesso dal coniuge (anche legalmente separato o divorziato), dal partner di un'unione civile (anche se l'unione è cessata) o da persona che è (o è stata) legata da relazione affettiva o stabile convivenza con la vittima. Dal testo, si evince, dunque, che ai fini della loro applicabilità l'autore dell'omicidio non deve essere, necessariamente, il genitore del figlio rimasto orfano. Condizione soggettiva questa che, però, è espressamente prevista dall'articolo 7 della legge in commento che interviene in materia di pensione di reversibilità. Nel dettaglio l'art. 2 della legge interviene sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali che equipara l'uxoricidio al parricidio. Il Legislatore interviene, segnatamente sull'art. 577 c.p. rubricato Altre circostanze aggravanti. Ergastolo, stabilendo che la responsabilità del coniuge, del partner civile e del convivente della vittima è analoga a quella di altre figure familiari, come il padre o il figlio, già previste per l'accesso all'aggravante. A tal fine la modifica non apporta alcun innalzamento punitivo autonomo, né stabilisce un'aggravante specifica o distinta ma, come premesso, opera una mera parificazione, sul piano delle aggravanti, delle due fattispecie: la pena è, dunque, quella dell'ergastolo, che, se la vittima era divorziata o l'unione civile era cessata, scende ad una pena dai 24 ai 30 anni. Dal punto di vista processuale, il Legislatore ha, invece, inteso rafforzare la tutela dei figli della vittima fin dalle prime battute del procedimento: a tal fine l'art. 1 della legge ha aggiunto all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 un comma 4-quater che consente ai figli minorenni o ai figli maggiorenni (questi ultimi economicamente non autosufficienti) orfani di crimini domestici di accedere al patrocinio a spese delle Stato a prescindere dai limiti di reddito. La norma vale tanto per i procedimenti penali, quanto per quelli civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata. Con riferimento al solo procedimento penale, l'art. 3 del provvedimento modifica, poi, l'istituto del sequestro conservativo: ai sensi del nuovo art. 316, comma 1-bis, c.p.p. si fa obbligo al pubblico ministero che procede per omicidio del coniuge (anche legalmente separato o divorziato) della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, di verificare la presenza di figli della vittima (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti) e di richiedere, in ogni stato e grado del procedimento, il sequestro conservativo dei beni dell'indagato a tutela del diritto al risarcimento dei figli della vittima. Ancora, l'art. 4, comma 1, del testo modifica l'art. 539 c.p.p. stabilendo che, quando si procede per uxoricidio e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, che si siano costituiti parte civile, il giudice, anche d'ufficio (e non solo su istanza di parte) in sede di condanna, anche non definitiva, deve assegnargli a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50% del presumibile danno che sarà liquidato poi, eventualmente, anche in sede civile. Se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro conservativo, con la sentenza di primo grado il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della provvisionale accordata. Per quanto concerne gli aspetti più strettamente economici la legge interviene, invece, sull'istituto dell'indegnità a succedere disciplinato all'art. 463 c.c. Invero, se prima dell'approvazione dei questo provvedimento, colui che uccideva il coniuge o i parenti , per essere dichiarato indegno e, quindi, non aver diritto all'eredità, doveva essere condannato da un giudice civile all'esito di una causa civile che gli altri eredi dovevano esperire, con gravi ripercussioni, dati i tempi lunghi di conduzione dei processi civili, ora, la menzionata modifica tutela quella situazione. Il novellato art. 463 c.c. rende automatica l'applicazione dell'istituto dell'indegnità in caso di condanna per uxoricidio: segnatamente si è previsto l'inserimento di un nuovo art. 463-bis c.c. rubricato Sospensione della successione, con il quale è sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato per il delitto, anche tentato, di omicidio del coniuge (anche legalmente separato) o di omicidio dell'altra parte di un unione civile (é ivi omesso il riferimento alla persona che è o è stata legata da relazione affettiva o stabile convivenza), fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Si prevede, a tal fine, la nomina di un curatore a cui è affidata la gestione dell'eredità giacente. L'istituto dell'indegnità a succedere opererà anche nel caso di patteggiamento. Le nuove previsioni, sono applicabili anche all'indagato per omicidio volontario o tentato di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. L'art. 5, commi 2 e 3, del testo normativo attribuiscono, invece, al giudice penale, che pronuncia sentenza di condanna (anche a seguito di patteggiamento) per uno dei fatti per cui all'art. 463 c.c. prevede l'indegnità, il compito di dichiarare, altresì, l'indegnità a succedere. L'art. 6 del provvedimento estende ai figli orfani per crimini domestici la quota di riserva nelle assunzioni ex art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Viene, altresì, novellato l'art.1 della legge 27 luglio 2011, n. 125 che già esclude dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, ovvero all'indennità una tantum, i famigliari superstiti che siano stati condannati ( con sentenza passata in giudicato) per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza. Invero, con la novella si prevede che il rinvio a giudizio per omicidio volontario nei confronti del coniuge (anche legalmente separato o divorziato) nonché nei confronti della parte dell'unione civile (anche se cessata) determina la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum, fino alla sentenza definitiva, anticipandone, in tal modo, gli esiti. Durante tale periodo ( e fino a quando sussistono i requisiti di legge) la pensione di reversibilità o indiretta, ovvero l'indennità una tantum, sarà percepita dai figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti che siano anche figli della vittima, senza obbligo di restituzione. All'esito del processo penale, in caso condanna il giudice dovrà disporre il pagamento di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità una tantum o di pensione di reversibilità o indiretta sino alla data della sospensione; mentre, in caso di archiviazione o di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, la menzionata sospensione cesserà e lo Stato, salvo vi sia stato il subentro dei figli, dovrà corrispondere gli arretrati. A tal fine si stabilisce in capo al pubblico ministero l'obbligo di comunicare, senza ritardo, l'imputazione all'istituto di previdenza. Si precisa, inoltre, che la disposizione de qua trova applicazione, precisamente, nei confronti del coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché nei confronti della parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, che sia indagato per omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata. Posto il silenzio normativo serbato al riguardo, la nuova norma non pare, invece, applicabile nei confronti della persona che è (o è stata) legata da una semplice relazione affettiva o stabile convivenza. Il testo della l. 4 del 2018 prevede ulteriori novità:
In conclusione
Nel formulare alcune brevi considerazioni sulla nuova legge deve dirsi che, dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul e l'emanazione della l. 119 del 2013, c.d. legge sul femminicidio, l'intervento normativo in esame, seppur in ritardo, costituisce un apprezzabile ulteriore passo avanti operato dal legislatore italiano in materia. Per quanto la legge introduca delle minime e settoriali previsioni a tutela e garanzia degli orfani, essa è certamente espressione di quella forma di responsabilità e solidarietà che lo Stato ha l'obbligo di assumere nei confronti di questi orfani speciali, vittime dei crimini domestici , che per molto tempo sono rimasti privi di sostegno e aiuto. |