La definitività dell’accertamento tributario

Redazione Scientifica
13 Febbraio 2018

La definitività dell'accertamento tributario decorre non dalla notifica della cartella esattoriale – in sé, semplice atto con cui l'agente della riscossione chiede il pagamento di una somma di denaro per...

La definitività dell'accertamento tributario decorre non dalla notifica della cartella esattoriale – in sé, semplice atto con cui l'agente della riscossione chiede il pagamento di una somma di denaro per conto di un ente creditore, dopo aver informato il debitore che il detto ente ha provveduto all'iscrizione a ruolo di quanto indicato in un precedente avviso di accertamento – bensì dalla comunicazione di quest'ultimo.

A fronte dell'attestazione dell'Agenzia delle entrate che segnala a carico del concorrente violazioni fiscali “definitivamente accertate”, la stazione appaltante non ha altra possibilità che di escludere detta società dalla gara, essendole preclusa un'autonoma valutazione della questione (ex multis, Cons. St., Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3663; Cons. St., Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 789).

E' onere del ricorrente dimostrare che precedentemente alle cartelle esattoriali non gli siano stati notificati gli avvisi di accertamento presupposti, dovendosi dare applicazione al principio già enunciato da Cons. St., Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1783, secondo cui l'art. 1, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012 n. 44, contiene una definizione normativa di “definitività” dell'accertamento, per la quale “costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; […] quest'ultima condizione di pagamento è data per verificata con la notifica della cartella esattoriale”.

Secondo costante insegnamento giurisprudenziale, “il requisito della regolarità fiscale, […] può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l'istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell'offerta (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 15 del 2013)”. Non è infatti sufficiente che prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta il contribuente abbia semplicemente inoltrato istanza di rateizzazione, occorrendo anche che, entro la predetta data, il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole dell'amministrazione finanziaria. Inoltre, (Cons. St., Sez. III, 21 luglio 2017, n. 3614), i requisiti di partecipazione alle procedure relative ad appalti pubblici debbono essere posseduti non solo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara ma anche, successivamente, fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto.

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