ATI orizzonatali, ATI verticali, RTI misti e requisiti di partecipazione

Redazione Scientifica
13 Febbraio 2018

Come già evidenziato dall'Adunanza plenaria del Consiglio con sentenza 13 giugno 2012, n. 22, se il bando di gara distingue le attività oggetto di affidamento in “principali” e “complementari”, deve...

Come già evidenziato dall'Adunanza plenaria del Consiglio con sentenza 13 giugno 2012, n. 22, se il bando di gara distingue le attività oggetto di affidamento in “principali” e “complementari”, deve riconoscersi la possibilità di partecipazione alla gara sia di Rti orizzontali che di Rti verticali.

Da ciò consegue anche la possibilità di ammettere alla gara eventuali Rti “misti”, ossia raggruppamenti di tipo verticale in cui la mandataria sia costituita da una sub-associazione orizzontale e le mandanti siano anch'esse sub associazioni orizzontali per ognuna delle categorie scorporabili.

Unico limite, nel caso di appalti di servizi – come ricorda Cons. St., V, 8 settembre 2011, n. 5051 – il rispetto del principio contenuto nel secondo comma dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, per cui è il (solo) mandatario a dover eseguire le prestazioni indicati come “principali” dalla stazione appaltante.

Come a suo tempo chiarito da Cons. Stato, Ad. plen. 28 agosto 2014, n. 27 circa le condizioni di ammissione dei Rti alle gare di servizi e forniture, in mancanza di una specifica richiesta da parte della stazione appaltante di soglie minime di requisiti in capo alle mandanti, i requisiti di capacità tecnica ed economica vengono soddisfatti dal Rti nel suo complesso, fermo il possesso maggioritario degli stessi in capo alla mandataria, mentre i requisiti di capacità tecnica (tra cui vi è il possesso della certificazione di qualità) debbono essere posseduti da almeno un'impresa costituente il raggruppamento, con la precisazione che l'attività oggetto di certificazione potrà essere svolta solo dal soggetto che possiede detta certificazione.

Viene richiamata la sentenza Cons. Stato, IV, 5 gennaio 2015, n. 18, a mente della quale la questione giuridica se un soggetto partecipante in ATI come mandante possa partecipare alla gara (e con essa l'intero RTI) nonostante sia priva di fatturato specifico deve essere risolta in senso affermativo se la lex di gara non abbia previsto, in caso di offerte proveniente da soggetti raggruppati temporaneamente, requisiti minimi anche in capo alle mandanti.

Viene richiamata la sentenza del Cons. Stato, VI, 5 gennaio 2015, n. 18, che ha ribadito che, se gli istituti della locazione finanziaria e dell'avvalimento consentono ad un operatore economico – laddove privo di determinati requisiti di capacità tecnica o finanziaria – di partecipare comunque alla gara, facendo affidamento sulla capacità di terzi soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi, a maggior ragione la trasmissibilità di un requisito partecipativo incidente sulle capacità economico-finanziarie o tecnico-professionali deve essere consentita all'interno di un raggruppamento di imprese che si presenta alla gara come un unico soggetto giuridico (salvo diversa e motivata scelta della stazione appaltante).

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