Il patteggiamento “riformato” arriva davanti al giudice di legittimità
13 Febbraio 2018
La Corte di cassazione, Sez. VI, con sentenza dell'8 gennaio 2018, n. 3108, ha affermato il seguente principio di diritto: «La l. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 51, ha interpolato l'art. 448 c.p.p. inserendovi la nuova disposizione del comma 2-bis, che restringe la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento di primo grado con riferimento a quattro tassative ipotesi di ricorso per cassazione (motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato; difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; illegalità della pena o della misura di sicurezza e, giustappunto, l'erronea qualificazione giuridica del fatto), configurando la previsione come una norma speciale rispetto al canone generale delineato nell'art. 606 c.p.p.». A distanza di pochi giorni, la II Sezione della Cassazione penale, sentenza n. 4727 dell'11 gennaio 2018,ribadendo il medesimo principio ha, altresì, precisato che «il Legislatore non è intervenuto sulla struttura della sentenza ex art. 444 c.p.p., essendo rimasto immutato il comma 2 di tale articolo, secondo il quale il giudice deve sempre procedere ad accertare che non sussista una della cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; ne deriva quindi affermare che per effetto del nuovo combinato disposto degli artt. 444 e 448 citati, è obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ma l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. È evidente che l'intento perseguito dal Legislatore è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti». |