Parere del Consiglio di Stato sulle Linee Guida recanti modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione

13 Febbraio 2018

Con il parere n. 360 del 2 febbraio 2018 la Commissione Speciale del Consiglio di Stato esprime parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con cui sono approvate le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.

Con il parere n. 360 del 2 febbraio 2018 la Commissione Speciale del Consiglio di Stato esprime parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con cui sono approvate le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.

Le Linee Guida, ai sensi dell'art. 111, commi 1 e 2, c.c.p., individuano le modalità e le tipologie di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua le attività descritte all'art. 101, comma 3, Codice, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Inoltre, le predette Linee Guida disciplinano l'attività di controllo da parte del direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi o di forniture secondo criteri di trasparenza e semplificazione.

La Commissione Speciale esprime generale apprezzamento per il nuovo schema di decreto, in quanto sono recepiti molti dei rilievi formulati nel precedente parere del Consiglio di Stato del 3 novembre 2016, n. 2282. In particolare, la Commissione sottolinea che il nuovo schema di decreto aderisce alla tesi della natura regolamentare delle linee guida che, ai sensi dell'art. 111 Codice, devono essere approvate con decreto del Ministero richiedente, per cui la proposta dell'Autorità nazionale anticorruzione si “fonde” in un unico testo normativo adottato dal Ministero, anziché rimanere separato dall'atto di approvazione di quest'ultimo.

Inoltre, in coerenza con la sua natura regolamentare, lo schema di decreto si sostanzia in un articolato in cui i precetti sono chiaramente espressi secondo lo stile tipico degli atti normativi, in luogo dello stile discorsivo che caratterizza le linee guida non vincolanti ex art. 213, comma 2, Codice, con positive ricadute anche sul piano dell'organicità e sinteticità del testo approvato.

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