Non possono essere fissati nuovi criteri di valutazione dopo l’apertura delle offerte tecniche

Claudio Fanasca
14 Febbraio 2018

È illegittimo per violazione del principio di segretezza delle offerte l'operato della commissione di gara che, dopo aver aperto i plichi contenenti le offerte tecniche e aver preso visione del relativo contenuto, introduca nuovi criteri di valutazione delle stesse.

Il caso. L'impresa terza classificata in una procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia richiede, tra l'altro, l'annullamento dell'intera procedura di gara, ai fini della riedizione della medesima, denunciando l'erronea condotta della commissione di gara, la quale avrebbe dapprima aperto i plichi contenenti le offerte tecniche, prendendone visione del contenuto e, in seguito, senza neppure procedere alla chiusura dei plichi, avrebbe introdotto una serie di ulteriori previsioni di dettaglio dei criteri di valutazione delle stesse offerte tecniche.

La questione. La questione sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato concerne la possibilità per la commissione di gara di introdurre nuovi criteri di valutazione delle offerte tecniche, una volta aperti i plichi che le contengono e presa visione del relativo contenuto.

La soluzione. Il TAR Lombardia ha ravvisato l'illegittimità dell'operato della commissione di gara consistente nell'aver, dapprima, preso visione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e, poi, introdotto una serie di parametri di dettaglio per la valutazione delle stesse.

Tale modalità d'azionesi pone in contrasto con il principio della segretezza delle offerte, posto che gli elementi valutativi di dettaglio sono stati introdotti dopo che la commissione aveva visionato il contenuto integrale delle offerte tecniche, senza che neppure risultasse che i plichi fossero stati nuovamente sigillati in vista della prosecuzione dell'attività della commissione.

Il principio di segretezza delle offerte assume valenza centrale nella disciplina dei contratti pubblici, siccome preposto alla tutela dell'imparzialità nelle operazioni di gara e della par condicio dei partecipanti, e la sua violazione non richiede la dimostrazione dell'effettiva conoscenza delle offerte da parte della commissione, essendo sufficiente l'astratta conoscibilità delle stesse quale effetto dell'apertura delle relative buste e della potenziale diffusione del loro contenuto (in termini, Cons. St., Sez. III, 24 novembre 2016, n. 4934).

Ne consegue, nel caso di specie, l'illegittimità dell'operato della commissione che, dopo l'apertura dei plichi delle offerte tecniche e l'integrale presa visione di quest'ultime, ha introdotto una serie di ulteriori elementi valutativi di dettaglio, alcuni dei quali, peraltro, addirittura dopo la parziale assegnazione del punteggio tecnico.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.