Da quale momento decorre il termine trascorso il quale deve ritenersi definitivamente accertata la violazione tributaria?

Claudio Fanasca
14 Febbraio 2018

Il termine trascorso il quale, in mancanza di ricorsi e impugnazioni, la violazione tributaria è da intendersi definitivamente accertata decorre dalla comunicazione dell'avviso di accertamento e non della cartella esattoriale, costituendo quest'ultima solo l'atto con cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, priva di alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l'obbligazione è stata enunciata. Peraltro, non può ritenersi sussistente il requisito della regolarità fiscale allorché prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta il contribuente abbia semplicemente inoltrato istanza di rateizzazione, occorrendo anche che, entro la predetta data, il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole dell'amministrazione finanziaria.

Il caso: Un'impresa impugna l'esclusione da una procedura per l'affidamento di un appalto di servizi pubblici, disposta a seguito del riscontro, in sede di esame della documentazione presentata a comprova del possesso dei requisiti generali, di una situazione di irregolarità fiscale a suo carico.

La questione: La questione sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato concerne la individuazione del momento in cui deve ritenersi definitivamente accertata la violazione tributaria, tenuto conto anche degli effetti della presentazione di una istanza di rateizzazione.

La soluzione: Secondo il Consiglio di Stato, la definitività dell'accertamento tributario decorre non dalla notifica della cartella esattoriale, che è di per sé il mero atto con cui l'agente della riscossione chiede il pagamento di una somma di denaro per conto di un ente creditore, bensì dalla comunicazione dell'avviso di accertamento. In particolare, la cartella di pagamento costituisce solo uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, priva di alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l'obbligazione è stata enunciata, mentre è l'avviso di accertamento l'atto mediante il quale l'ente impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale.

A fronte dell'attestazione dell'Agenzia delle Entrate, che segnala a carico della impresa una o più violazioni fiscali definitivamente accertate, la stazione appaltante non ha quindi altra possibilità che escludere la predetta società dalla gara, essendole preclusa un'autonoma valutazione della questione (in termini, Cons. St., Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3663; Id., 18 gennaio 2011, n. 789).

Tanto più nel caso in cui la società esclusa non alleghi né dimostri in giudizio che non gli siano stati notificati, precedentemente alle cartelle esattoriali, gli avvisi di accertamento presupposti, dal momento che l'art. 1, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, contiene una definizione normativa di definitività dell'accertamento, per la quale costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili, con la precisazione che tale condizione di pagamento è data per verificata con la notifica della cartella esattoriale (Cons. St., Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1783).

Applicando tali principi al caso di specie, il Consiglio di Stato ha osservato come, al momento della notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta in epoca antecedente al deposito dell'offerta, in difetto della detta prova contraria, i sottostanti accertamenti tributari dovevano ritenersi ormai definitivi, con tutto quel che ne consegue in termini di legittimità dell'esclusione impugnata.

D'altro canto, il Collegio ha rammentato che, secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, il requisito della regolarità fiscale può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l'istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell'offerta (Cons. Stato, Ad. plen., 5 giugno 2013, n. 15).

Non è, pertanto, sufficiente che prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta l'impresa abbia solo inoltrato una istanza di rateizzazione, occorrendo altresì che, entro la predetta data, la relativa procedura si sia conclusa con un provvedimento favorevole dell'amministrazione finanziaria; ciò anche in considerazione dell'altrettanto pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui i requisiti di partecipazione alle procedure relative ad appalti pubblici debbono essere posseduti non solo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara (il che, nel caso di specie, neppure era avvenuto) ma anche, successivamente, fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipulazione del contratto (Cons. St., Sez. III, 21 luglio 2017, n. 3614).

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