DAT: dal Ministero dell’Interno le prime indicazioni operative
14 Febbraio 2018
Con la Circolare n. 1/2018, il Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero della Salute, considerati i primi dubbi interpretativi espressi in seguito all'introduzione delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) ex art. 4 l. n. 219/2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle questioni di stretta competenza degli Ufficiali del Governo presso i Comuni.
L'ufficiale di stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune e da lui sottoscritte in forma autografa. Non potrà, invece, ricevere le DAT consegnate da disponenti non residenti.
L'ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né può fornire informazioni o avvisi relativi al contenuto della stessa ma si deve limitare a verificare i presupposti della consegna (in particolare l'identità e la residenza del consegnante nel Comune) e a riceverla.
All'atto della consegna l'ufficiale deve fornire al disponente formale ricevuta con l'indicazione dei suoi dati anagrafici, data, firma e timbro dell'ufficio. Tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT presentata dal disponente e riconsegnata allo stesso trattenendo l'originale.
Poiché la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro civile, l'ufficio, una volta ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, assicurando la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali ex d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il Ministero dell'Interno sottolinea poi l'importanza di assicurare il costante raccordo organizzativo con il corrispettivo ufficio anagrafe, soprattutto per la corretta trattazione delle ipotesi in cui i disponenti migrati da altri Comuni consegnino al nuovo Comune di residenza nuove DAT modificative delle precedenti o revoche delle stesse.
Per quanto riguarda, infine, le modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie, si attende l'emanazione del decreto del Ministro della Salute previsto dall'art. 1, comma 419, l. n. 205/2017. |