L’ex moglie separata con addebito ha diritto alla pensione di reversibilità del coniuge defunto?
08 Febbraio 2018
Il caso. Parte ricorrente, vedova separata con addebito, ha presentato ricorso per cassazione della sentenza con cui la Corte d'appello le aveva negato la pensione di riversibilità del marito defunto poiché la stessa, al momento del decesso del coniuge, non era titolare di assegno di mantenimento.
Il coniuge separato per colpa è equiparato al coniuge superstite separato e non. La Suprema Corte ricorda che la sentenza Corte cost., n. 286/1987 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, l. n. 153/1969, e 23, l. n. 1357/1962, nella parte in cui escludevano dall'erogazione della pensione di riversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato. Tale pensione deve quindi essere riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) «in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte». Pur avendo giustificato la propria pronuncia con la necessità di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che in caso di bisogno il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornire all'altro coniuge separato per colpa o con addebito, la Corte costituzionale non ha indicato condizioni ulteriori rispetto a quelle valevoli per il coniuge non separato per colpa. Deve, quindi, ritenersi applicabile, nel caso di specie, l'art. 22, l. n. 903/1965, il quale non prevede quale requisito per ottenere la pensione di riversibilità la vivenza a carico al momento del decesso e lo stato di bisogno ma richiede unicamente l'esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto. La Cassazione, pertanto, accoglie il ricorso. |