Revoca in autotutela di una gara di appalto per carenza di adeguata copertura economica

Benedetta Valcastelli
15 Febbraio 2018

È legittima la revoca in autotutela di una gara di appalto di lavori, motivata con riferimento al venir meno della fonte di finanziamento dei lavori da affidare? Sussiste, in tale ipotesi, la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante?

È legittima la revoca in autotutela di una gara di appalto di lavori, motivata con riferimento al venir meno della fonte di finanziamento dei lavori da affidare? Sussiste, in tale ipotesi, la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante?

La giurisprudenza consolidata ritiene che la carenza - originaria o sopravvenuta - della copertura finanziaria costituisca valida motivazione per la revoca in autotutela dell'affidamento di un appalto pubblico. Ciò vale, peraltro, sia nel caso in cui si sia già proceduto alla stipula del contratto sia, a fortiori, laddove sia stata disposta la sola aggiudicazione definitiva (da ultimo, TAR Campania, Napoli, Sez. I, 9 gennaio 2018, n. 139; ex multis, Cons. St., sez. III, 26 settembre 2013, n. 4809; Cons. St., Sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6406; Cons. St., Sez. III, 31 gennaio 2014, n. 467; TAR Veneto, Sez. I, 23 luglio 2015, n. 852).

In quest'ottica, costituisce adeguata e legittima base motivazionale della revoca di una gara pubblica, suscettibile di giustificare l'applicazione dell'art. 21-quinquies l. n. 241/1990, il venir meno della fonte di finanziamento dei lavori affidati.

Tale scelta risulta legittima in quanto, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione, la prosecuzione dell'appalto in assenza di adeguata copertura finanziaria, si porrebbe in contrasto con l'esigenza di una gestione razionale ed efficiente delle risorse pubbliche.

Peraltro, la stessa giurisprudenza ha osservato come, nelle determinazioni di revoca, la valutazione dell'interesse pubblico consiste in un apprezzamento discrezionale non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che non risulti viziato sul piano della legittimità per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 1646/2012; Sez. I, n. 1897/2010).

Vale tuttavia la pena osservare che, anche nel caso in cui la revoca dell'aggiudicazione sia ritenuta legittima, non si può escludere che sia comunque ravvisata una responsabilità precontrattuale in capo alla stazione appaltante, per violazione del dovere di buona fede nelle trattative (ex art. 1337 c.c.). Pertanto, laddove la PA abbia posto in essere, nella fase antecedente l'aggiudicazione, un comportamento lesivo dei doveri di buona fede e lealtà - ad esempio per non aver considerato alcuni elementi rilevanti ovvero i possibili ostacoli che hanno poi condotto alla revoca dell'aggiudicazione - la stessa può essere considerata responsabile in via precontrattuale (Cons. St., Ad. Pl., 5 settembre 2005, n. 6; Cons. St., Sez. III, 31 gennaio 2014, n. 467).

Pertanto, nel caso prospettato dal quesito, sussiste violazione della buona fede laddove le condizioni di criticità economica che hanno portato alla revoca della gara fossero già conosciute o quanto meno conoscibili dalla stazione appaltante impiegando la dovuta diligenza (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 9 gennaio 2018, n. 139).

Con riferimento al quantum della pretesa risarcitoria, in via generale in caso di responsabilità precontrattuale il danno va risarcito nei limiti dell'interesse negativo che include le spese sostenute per la partecipazione alla gara (danno emergente) e della perdita di chances contrattuali alternative (lucro cessante), ovvero di ulteriori occasioni di stipulazione di altri contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi, impedite dalle trattative indebitamente interrotte.

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