È consentita la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici anche gli enti senza fini di lucro, tra i quali le associazioni riconosciute

Redazione Scientifica
15 Febbraio 2018

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, in coerenza con quella della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sin dalla sentenza C-119/06 del 29 novembre 2007), ammette alle procedure...

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, in coerenza con quella della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sin dalla sentenza C-119/06 del 29 novembre 2007), ammette alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche gli enti senza fini di lucro, tra i quali le associazioni riconosciute (tra le più recenti: Cons. St., Sez. III, 15 gennaio 2016 n. 116; Sez. III, 17 novembre 2015 n. 5299; Sez. III, 27 luglio 2015 n. 3685; Sez. III, 15 aprile 2013 n. 2056; Sez. VI, 23 gennaio 2013 n. 387).

Ai fini del diritto comunitario, infatti, la nozione di “imprenditore” (di cui all'art. 34, comma 1, lett. f-bis) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) prescinde dalla veste formale con la quale l'impresa è esercitata rilevando esclusivamente l'attività di offerta di beni e servizi sul mercato.

In questa ricostruzione il carattere marginale o prevalente dell'attività imprenditoriale rispetto alle altre attività svolte dall'ente non ha rilievo, non potendo incidere sulla nozione di imprenditore.

L'offerta formulata dall'operatore economico che partecipa ad una procedura di aggiudicazione di contratto pubblico è una manifestazione di volontà con natura di proposta contrattuale (cfr. Cons. St., Sez V, 4 aprile 2017 n. 1555; Sez. V 15 luglio 2013 n. 3831); in quanto diretta alla stipulazione di un contratto con un soggetto pubblico, deve provenire dal soggetto legittimato ad impegnare l'ente nei confronti dei terzi, e, in particolare, verso l'amministrazione appaltante. Tale legittimazione spetta al rappresentante legale dell'ente individuato dalla legge o dallo statuto (cfr. Cons. Stato, Sez. V. 25 giugno 2010 n. 4067) ovvero, nel caso di imprese strutturate in articolazioni territoriali, prive di personalità giuridica, al titolare, nei limiti delle disposizioni statutarie ovvero delle norme in materia di preposizione institoria (cfr. Cass. civ, Sez. 1, 26 gennaio 2016, n. 1365; Sez 3, 19 aprile 2011, n. 8976).

Se l'associazione è articolata in sezioni territoriali che, pur prive di personalità giuridica, sono dotate per statuto di autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti dell'ordinaria amministrazione e di propri organi, sussiste in capo al presidente della sezione territoriale la legittimazione a stipulare anche contratti di appalto con soggetti pubblici.

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