Tutela dell’industrial design: la produzione seriale di un’opera non ne esclude il valore artistico
27 Marzo 2017
Anche le opere di industrial design, destinate a una produzione su larga scala, sono tutelabili dal diritto d'autore se presentano i requisiti del carattere creativo e un valore artistico. È il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 7477 depositata lo scorso 23 marzo. Il caso. Una famosa società conveniva in giudizio una s.r.l. per sentire dichiarata la contraffazione di modelli industriali registrati, aventi ad oggetto statuine in ceramica, e chiedendo dunque che venisse inibita alla convenuta l'ulteriore produzione e commercializzazione di prodotti. La domanda veniva parzialmente accolta dal Tribunale e la sentenza, impugnata da entrambe le parti, veniva confermata dalla Corte d'Appello. La società proponeva, infine, ricorso per cassazione. La protezione del diritto d'autore. Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso la tutela autorale, in quanto le opere contraffatte non avrebbero valore artistico. Oggetto di indagine della S.C. è, dunque, la tutela delle opere di industrial design. In particolare, si rileva come l'art. 22 D.Lgs. n. 95/2001 è intervenuto sull'art. 2 Legge sul diritto d'autore, da un lato modificando la fattispecie di cui al n. 4) e dall'altro introducendo ex novo un'ulteriore categoria di opere suscettibili di protezione secondo il diritto d'autore. La previsione di cui al n. 10), infatti, protegge le “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Le opere di industrial design. Oggi, dunque, anche le opere di industrial design, per natura destinate ad una produzione seriale, sono tutelate dal diritto d'autore, in presenza del duplice requisito del carattere creativo e del contenuto artistico dell'opera. Quest'ultima condizione, in particolare, è stata oggetto di interpretazioni da parte di dottrina e giurisprudenza. In alcune pronunce si è precisato che il concetto di valore artistico sfugge a una definizione esaustiva, ma è possibile indicare parametri oggettivi di cui il giudice di merito debba tener conto, tra i quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista (così: Cass., n. 23292/2015). Si tratta di criteri fondati su elementi indiziari del gradiente artistico dell'opera di design, mancando i quali il giudice potrebbe ricorrere all'esperienza e al sapere specialistico di consulenti idonei a fornirgli utili elementi valutativi (Cass., n. 22118/2015). La produzione su larga scala non esclude in alcun modo il valore artistico. Il principio di diritto. La S.C. enuncia, in conclusione, il seguente principio di diritto: “Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di industrial design non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista”. |