Cassazione: confermata l'adottabilità della figlia dei “genitori-nonni”
15 Febbraio 2018
Il caso. La Cassazione si è pronunciata in merito al ricorso presentato da una coppia avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, al termine di una lunga vicenda giudiziaria (v. R. Russo, Il procedimento di adozione tra finzioni processuali, effetti paradossali e best interest del minore in IlFamiliarista.it), aveva confermato lo stato di adottabilità della loro figlia minore, nata a seguito di fecondazione assistita quando i ricorrenti erano già in età avanzata.
Adottabilità confermata: i genitori non comprendono i bisogni affettivi della minore. Secondo la Suprema Corte, il Giudice di merito, svolgendo un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha fondato la dichiarazione di adottabilità su precisi elementi di fatto supportati da indagini tecniche che hanno esaminato la complessa vicenda genitoriale dei ricorrenti prima e dopo la nascita della figlia minore. Tali valutazioni tecniche, pur riconoscendo che i ricorrenti non presentano caratteristiche di emarginazione sociale, culturale ed economica e che vi è stato da parte loro un comportamento collaborativo con i responsabili dei servizi territoriali, sono risultate univocamente negative in ordine alla loro idoneità genitoriale, e questo a prescindere dall'età. In particolare, è stata riscontrata una complessiva incapacità «non emendabile» di comprendere quali siano i bisogni emotivo-affettivi e pratici della minore risultando il padre totalmente dipendente dalle aspettative e desideri della moglie e quest'ultima «chiusa in un processo narcisistico che le impedisce di percepire la minore come un investimento affettivo». Ritenendo quindi che la Corte territoriale non abbia violato i principi cui doveva attenersi in sede di rinvio, dopo che la Suprema Corte aveva revocato una propria precedente decisione, la Cassazione rigetta il ricorso. |