Deroghe ammissibili alla collegialità della commissione di gara

Roberto Fusco
16 Febbraio 2018

Non è illegittimo l'operato della commissione di gara che deleghi in tutto o in parte l'attività istruttoria ad un componente della stessa, posto che l'attività valutativa delle offerte venga svolta collegialmente.

La sentenza in commento fornisce delle interessanti considerazioni in merito allo svolgimento dei lavori della commissione giudicatrice nominata in una gara (procedura ristretta per la conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione di lavori) da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra i vari motivi di ricorso viene lamentata la violazione del principio di collegialità che connota l'azione della commissione di gara, per il fatto che l'attività istruttoria di competenza di detta commissione, è stata delegata dalla stessa a uno solo dei suoi componenti.

Il T.A.R. adito ha ritenuto non sussistente tale violazione poiché la delega ha per oggetto la sola attività istruttoria, mentre l'attività valutativa delle offerte è stata svolta collegialmente. A conforto di tale impostazione viene richiamata altra pronuncia nella quale era stata ritenuta legittima la delega dell'attività istruttoria ad un soggetto esterno alla commissione giudicatrice (TRGA Trento, n. 214/2017). Pertanto, ritenendo legittima tale “esternalizzazione” dell'attività istruttoria, conseguentemente si dovrà considerare altresì legittima anche una delega “interna” a uno solo dei membri della commissione.

Il Collegio, inoltre, richiama un proprio precedente (TAR Friuli Venezia Giulia, n. 222/2017) con il quale è stato legittimato l'operato di una commissione di gara che si era fatta coadiuvare nell'espletamento delle attività valutative di propria competenza da soggetti esterni, sul presupposto che tali soggetti esterni si fossero limitati a compiti di mero supporto e che l'esito finale dell'attività valutativa fosse integralmente ascrivibile alla commissione giudicatrice (in senso conforme vedasi: Cons. St., sez. III, n. 303/2015 e Cons. St., sez. III, n. 4430/2015).

Ciò che rileva, pertanto, è che la valutazione finale delle offerte sia svolta dalla commissione giudicatrice collegialmente, ben potendo tale organo collegiale delegare alcune attività istruttorie (a un proprio membro o a un soggetto esterno) o farsi coadiuvare da altri soggetti in attività propedeutiche alla valutazione finale delle offerte.

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