Regolarità fiscale e notifica a mezzo P.E.C. della cartella esattoriale

19 Febbraio 2018

Ai sensi dell'articolo 80 comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016, i requisiti di moralità professionale, ivi compreso quello di regolarità fiscale, devono essere posseduti senza soluzione di continuità dal momento della domanda di partecipazione e per tutta la durata della gara. Con particolare riferimento al requisito di regolarità fiscale, costituiscono violazioni definitivamente accertate, quelle contenute in sentenze o atti amministrativi. La notifica della cartella esattoriale viene fatta direttamente dall'agente della riscossione, utilizzando il proprio indirizzo pec e i propri terminali informatici, senza dover ricorrere agli ufficiali giudiziari o ad altro pubblico ufficiale terzo e si intende perfezionata nel momento in cui il messaggio di posta elettronica viene reso disponibile dal gestore nella casella di posta del destinatario e ciò a prescindere dall'effettiva lettura da parte di quest'ultimo.

Il caso. Una Stazione Appaltante revocava l'aggiudicazione in favore di un R.T.I., per la sussistenza, in capo ad una delle componenti del raggruppamento, di una violazione grave e definitivamente degli obblighi tributari. L'ATI impugnava tale provvedimento di revoca, deducendo che: a) la violazione non era definitivamente accertata, essendo stato proposto ricorso innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria competente; b) la notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale non si era perfezionata e che, comunque, era nulla e/o inesistente in quanto, da un lato, la posta certificata non garantisce la piena prova dell'effettiva consegna del documento al destinatario e, dall'altro, la notifica di un atto impositivo non è comunque valida se avviene tramite messaggio di P.E.C. contenente il file dell'atto con estensione pdf anziché p7m.

La soluzione. Il T.A.R. Campania ha rigettato il ricorso proposto dall'operatore economico, osservando che:

a) ai sensi dell'art. 80, comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 i requisiti di moralità professionale, ivi compreso quello di regolarità fiscale, devono essere posseduti senza soluzione di continuità dal momento della domanda di partecipazione e per tutta la durata della gara;

b)ai sensi dell'articolo 80, comma 4, D. lgs. n. 50 del 2016, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;

c)nella vicenda esaminata, l'A.T.I. ricorrente si trovava definitivamente esposta nei confronti del fisco, non risultando proposto ricorso, nei successivi 60 gg, alla competente Commissione tributaria, con conseguente consolidamento dell'atto impositivo;

d) il sistema di notifica della cartella a mezzo PEC risulta espressamente previsto dall'articolo 26 del D.P.R. n. 603 del 1972 a tenor del quale «la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». Ne discende che la notifica della cartella viene fatta direttamente dall'agente della riscossione, utilizzando il proprio indirizzo pec e i propri terminali informatici, senza dover ricorrere agli ufficiali giudiziari o ad altro pubblico ufficiale terzo e si intende perfezionata nel momento in cui il messaggio di posta elettronica viene reso disponibile dal gestore nella casella di posta del destinatario e ciò a prescindere dall'effettiva lettura da parte di quest'ultimo.

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